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Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 13 pagine

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Addendum all’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio

automatico di informazioni relative a conti finanziari «%ASFF_YYYY_ID»

Sezione VI: Adeguata verifica in materia fiscale per i Nuovi conti di entità

Le seguenti procedure si applicano ai fini dell’identificazione dei Conti oggetto di comunicazione tra i Nuovi conti di entità.

[…]

A. Procedure di verifica per l’identificazione dei Conti di entità per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione.

[…]

2. Determinare se l’Entità è un’Entità non finanziaria passiva con una o più Persone che esercitano il controllo che sono Persone oggetto di comunicazione.

[…]

b) Determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto. Al fine di determinare le Persone che esercitano il controllo sul Titolare del conto, un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure antiriciclaggio, sempre che queste procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non è obbligata ad adottare procedure antiriciclaggio conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, dovrà adottare procedure sostanzialmente analoghe per la determinazione delle Persone che esercitano il controllo.

[…]

Sezione VII: Regole supplementari di adeguata verifica in materia fiscale

Nell’attuazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale sopra descritte si applicano le regole supplementari seguenti.

A. Attendibilità delle autocertificazioni e delle Prove documentali.

Un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non può considerare attendibili un’autocertificazione o Prove documentali qualora essa sia a conoscenza o abbia motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o le Prove documentali sono inesatte o inattendibili.

Abis. Mancanza temporanea di un’autocertificazione.

Nel caso eccezionale in cui un’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione non abbia la possibilità di ottenere entro il termine un’autocertificazione per un nuovo conto che sia valida al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l’Istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione deve applicare ai