Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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del titolare del conto). Non sono invece state attuate le raccomandazioni concernenti l’abrogazione delle disposizioni derogatorie formulate nell’OSAIn per le associazioni (art. 5), le fondazioni (art. 6) e i relativi conti (art. 10 e 11), i conti per il versamento di capitale (art. 9) e i conti di moneta elettronica (art. 16). Per contro, la Svizzera ha chiesto che l’OCSE chiarisca il trattamento di questi istituti finanziari e conti attraverso l’organismo OCSE incaricato dell’elaborazione dello SCC e preposto alla relativa interpretazione. Il trattamento dei menzionati istituti finanziari e dei conti è stato chiarito nell’ambito dei dibattiti relativi all’aggiornamento dello SCC. A livello internazionale si è concordi nel ritenere che, in relazione alle entità caritatevoli qualificate, ai conti per il versamento di capitale e ai conti di moneta elettronica, il rischio che possano essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta è basso, a condizione che siano soddisfatti i presupposti di esclusione formulati dall’OCSE. Pertanto, sulla base delle disposizioni dello SCC aggiornato tali elementi possono essere esclusi dal suo campo d’applicazione.

Ne consegue che le disposizioni derogatorie riportate nell’OSAIn devono essere abrogate e sostituite con le nuove disposizioni derogatorie corrispondenti al testo dell’OCSE. Solamente in relazione alle eccezioni relative ai conti di associazioni e fondazioni non si è raggiunto alcun consenso a livello internazionale. Nessun altro Stato esclude questi conti dal campo d’applicazione dello SCC. La comunità internazionale si attende pertanto l’abrogazione di queste disposizioni derogatorie al fine di garantire pari condizioni («level playing field»).

Per definire gli obblighi di adeguata verifica applicabili agli istituti finanziari e ai conti interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie e per prevedere termini adeguati per l’adempimento dei nuovi o ulteriori obblighi previsti dallo scambio automatico di informazioni, si dovranno inserire disposizioni transitorie nell’ordinanza.

Come già menzionato al numero 1.3, a livello internazionale si discute se, in casi eccezionali, sia possibile introdurre lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività in un momento successivo. Qualora si dovesse optare per tale possibilità, verranno introdotte disposizioni transitorie nell’OSAIn. Il DFF segue da vicino le discussioni internazionali e, se necessario, proporrà i dovuti adeguamenti in vista del messaggio o nel quadro dei dibattiti parlamentari.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Rispetto al diritto vigente, il progetto non prevede modifiche nella ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quella dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività sono a cura della Confederazione, mentre l’AFC continuerà a essere la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. L’aggiornamento dello SCC e l’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività comporteranno un’estensione di questo compito dell’AFC con conseguenti costi e oneri supplementari (v. n. 5.1).

Gli standard per lo scambio automatico di informazioni impongono inoltre ai prestatori interessati obblighi di comunicazione e adeguata verifica che comportano costi e oneri supplementari per le cerchie interessate (v. n. 5.2). 16/91