Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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scambiano informazioni con lo Stato interessato in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività (v. in merito anche le considerazioni relative alla sezione 7 parte 5).

Sezione 6 – Consultazioni e modifiche

La sezione 6 corrisponde a quanto previsto nella sezione 6 dell’Accordo SAI Conti finanziari.

Parte 1

La parte 1 prevede che, in caso di difficoltà relative all’applicazione o all’interpretazione dell’Accordo SAI Cripto-attività, un’autorità competente possa chiedere consultazioni tra una o più autorità competenti per definire misure idonee. Possono essere eseguite consultazioni anche per analizzare la qualità delle informazioni ricevute. Il Segretariato dell’organo di coordinamento deve, se del caso, essere informato affinché possa informare le altre autorità competenti.

Parte 2

Il punto 2 stabilisce che l’Accordo SAI Cripto-attività può essere modificato con il consenso scritto di tutte le autorità competenti per cui l’Accordo SAI Cripto-attività è in vigore. Secondo l’ordine delle competenze e la procedura legislativa svizzeri l’Accordo SAI Cripto-attività verrà sottoposto per approvazione all’Assemblea federale. Di conseguenza, l’autorità competente svizzera può approvare una modifica dell’Accordo SAI Cripto-attività soltanto dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea federale.

Sezione 7 – Termini generali

La sezione 7 corrisponde a quanto sancito nella sezione 7 dell’Accordo SAI Conti finanziari e indica le condizioni che devono essere adempiute affinché l’Accordo SAI Cripto-attività entri in vigore tra due Stati (attivazione). Essa indica inoltre che, a determinate condizioni, uno Stato può sospendere o denunciare l’Accordo SAI Cripto-attività in relazione a un determinato Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo SAI Cripto-attività.

Parte 1

Secondo la parte 1 l’autorità competente trasmette, al momento della firma dell’Accordo SAI Cripto-attività o appena possibile successivamente, le seguenti dichiarazioni volte a:

• confermare che lo Stato in questione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare il CARF, specificando anche la data di entrata in vigore o un periodo di applicazione provvisoria;

• confermare eventualmente la rinuncia all’ottenimento dei dati (rinuncia della reciprocità);

• richiedere eventualmente di poter utilizzare le informazioni ricevute in relazione ai tipi d’imposta non contemplate dalla Convenzione sull’assistenza amministrativa,