Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve procurarsi e comunicare tale informazione in basa al suo diritto nazionale e se il luogo di nascita figura tra i dati che possono essere oggetto di ricerche per via elettronica conservati dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. In Svizzera, i prestatori di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione devono disporre del NIF ma non di informazioni relative al luogo di nascita dell’utente oggetto di comunicazione.

Parte D

La parte D stabilisce che gli importi delle operazioni relative ad acquisizioni e cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria devono essere comunicati nella moneta fiduciaria in cui sono stati pagati o ricevuti, al netto delle spese di operazione. Se gli importi sono stati pagati o ricevuti in più monete fiduciarie, devono essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria, e convertiti al momento di ciascuna operazione rilevante secondo modalità applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione per ogni tipo di criptoattività rilevante.

Parte E

La parte E prevede che le operazioni tra cripto-attività nonché le operazioni di pagamento al dettaglio e gli altri trasferimenti devono essere comunicati in un’unica moneta fiduciaria, in funzione del loro valore di mercato e al netto delle spese di operazione. Il valore di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta e accertato al momento di ciascuna operazione rilevante secondo modalità ragionevoli e applicate in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Quest’ultimo deve aggregare, ossia sommare, tutte le operazioni attribuibili a ciascuna categoria di comunicazione, così convertite, per ogni tipo di cripto-attività rilevante. Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio e gli altri trasferimenti, il valore di mercato deve essere determinato e comunicato in un’unica moneta, utilizzando un’adeguata metodologia di valutazione che tenga conto dei dati esistenti al momento di ciascuna operazione rilevante e che sia applicata in modo coerente dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

Parte F

La parte F precisa che le informazioni devono indicare la moneta fiduciaria nella quale ogni importo è comunicato.

Parte G

La parte G indica i termini entro i quali le informazioni devono essere comunicate. In Svizzera, tale termine è specificato nell’AP-LSAI e corrisponde a quello dello SCC.

Sezione III: Procedure di adeguata verifica in materia fiscale

La sezione III descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono rispettare per 41/91