Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è per contro considerato una persona esclusa. Per maggiori dettagli al riguardo, cfr. sezione III numeri marginali 61 e seguenti dei commentari relativi al CARF. Gli obblighi di adeguata verifica previsti dal CARF non si applicano a queste entità.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve altresì confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione. Come menzionato per la parte A, è previsto che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si avvalga delle informazioni ottenute al momento in cui è stabilita la relazione d’affari con l’utente, ivi incluso nel quadro delle procedure AML/KYC. Se l’autocertificazione non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione valida o una giustificazione o documenti comprovanti la ragionevolezza dell’autocertificazione.
La parte B punto 2 descrive la procedura di verifica che consente di determinare se un’entità utente di cripto-attività, diversa da una persona esclusa, è detenuta da una o più persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione, salvo se tale procedura stabilisce che l’entità è un’entità attiva.
Per determinare le persone che esercitano il controllo su un’entità (lett. a)), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può basarsi sulle informazioni ottenute nel quadro delle procedure AML/KYC, se queste sono conformi alle raccomandazioni GAFI del 2012 (e aggiornate nel 2019), o di procedure ragionevolmente simili. Le procedure introdotte dalla LRD sono conformi alle raccomandazioni del GAFI. I prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono assoggettati alla LRD sono comunque tenuti a un’applicazione analoga di tali procedure.
Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve poi determinare se dette persone sono persone oggetto di comunicazione (lett. b)). A tal fine, deve basarsi sull’autocertificazione dell’entità utente di cripto-attività o della persona che ne esercita il controllo e confermarne la ragionevolezza (v. sopra).
Qualora si verifichi un cambiamento di circostanze, il prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione che è a conoscenza o ha motivo di essere a conoscenza che l’autocertificazione o qualsiasi altro documento riguardante un’entità utente o una persona che esercita il controllo è inesatta o inattendibile deve determinare di nuovo lo status dell’entità e della persona che esercita il controllo (cfr. sezione III
n. marg. 15–18 del commentario relativo al CARF).
Parte C
La parte C precisa i requisiti da soddisfare per ottenere un’autocertificazione valida. Le autocertificazioni possono essere precompilate dal prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione, ad eccezione del campo relativo alla Giurisdizione o alle Giurisdizioni di residenza fiscale, se tali informazioni figurano nelle sue documentazioni. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può avvalersi delle autocertificazioni già ottenute nel quadro dello SCC o ad altri fini fiscali (p. es. nell’ambito dell’Accordo FATCA; v. parte. D di seguito). Le autocertificazioni possono essere fornite in qualsiasi modo e in qualsiasi forma. 44/91