Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE precisano che un’autocertificazione è valida finché non si verifica un cambiamento di circostanze a seguito delle quali il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione viene a conoscenza, o ha motivo di essere a conoscenza, che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. L’espressione «cambiamento di circostanze» designa qualsiasi cambiamento che abbia come conseguenza l’aggiunta di informazioni relative allo status di un singolo utente di cripto-attività o che sia altrimenti in contrasto con detto status o qualsiasi modifica o aggiunta di informazioni in merito a un profilo associato a tale utente se influisce sullo status di quest’ultimo (parte A punto 2). Il CARF e il relativo commentario dell’OCSE forniscono spiegazioni supplementari a tale riguardo (cfr. in particolare sezione III,
n. marg. 11 e 15 segg. dei commentari relativi al CARF). Inoltre, l’articolo 18 AP-LSAI stabilisce che la persona che ha rilasciato un’autocertificazione deve notificare al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione le nuove indicazioni che figurano nella sua autocertificazione. Pertanto, la responsabilità per l’aggiornamento delle informazioni documentate presso il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione spetta non soltanto a quest’ultimo, ma anche alla persona che ha redatto l’autocertificazione. Peraltro, il mancato rilascio di un’autocertificazione o il rilascio di un’autocertificazione inesatta, nonché la mancata comunicazione dei cambiamenti di circostanze o false indicazioni al riguardo sono puniti con la multa (cfr. art. 35 AP-LSAI).
Parte B
La parte B descrive le procedure di adeguata verifica in materia fiscale applicabili alle entità utenti di cripto-attività. Tali procedure impongono ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione di determinare se e in quale Stato un’entità utente di cripto-attività è una persona oggetto di comunicazione e se una o più persone che esercitano il controllo su un’entità utente di cripto-attività è o sono persone oggetto di comunicazione, salvo se l’entità è una persona esclusa o un’entità attiva.
Secondo la parte B punto 1, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione, come descritto nella parte A, al momento in cui stabilisce la relazione d’affari con un’entità utente di cripto-attività o entro 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa per gli utenti preesistenti. Tale autocertificazione deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza fiscale o le residenze ai fini fiscali dell’entità utente.
Se l’autocertificazione indica che l’entità utente di cripto-attività ha la residenza in una Giurisdizione oggetto di comunicazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve, conformemente alle disposizioni prevista dalla parte B punto 1 lettera b), considerare l’entità utente come un utente oggetto di comunicazione, salvo se può determinare con sufficiente certezza, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’entità è una persona esclusa. L’espressione «persona esclusa» designa a) un’entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; b) un’entità che è un’entità collegata di un’entità di cui alla lettera a); c) un’entità statale; d) un’organizzazione internazionale;
e) una banca centrale; o f) un’istituzione finanziaria diversa da un’entità di investimento di cui alla sezione IV parte E punto 5 lettera b) CARF. Un prestatore di servizi per 43/91