Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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l’identificazione delle persone oggetto di comunicazione. La parte A stabilisce le procedure applicabili ai singoli utenti di cripto-attività, la parte B quelle relative alle entità utenti di cripto-attività, la parte C fornisce precisazioni in merito all’autocertificazione e la parte D disciplina gli obblighi generali di adeguata verifica.

Le procedure di adeguata verifica in materia fiscale sono analoghe a quelle previste dallo SCC, con la principale differenza che il CARF stabilisce le stesse procedure di adeguata verifica in materia fiscale sia per gli utenti preesistenti, che nello SCC beneficiano di una procedura semplificata, sia per i nuovi utenti. Il loro scopo è in particolare di accertare la residenza fiscale di un utente di cripto-attività. Come già menzionato, il diritto nazionale delle diverse Giurisdizioni definisce le condizioni in base alle quali una persona fisica o un’entità deve essere considerata residente a fini fiscali in una Giurisdizione. Nel diritto svizzero la residenza fiscale è disciplinata dalla LIFD. In genere, una persona ha una sola Giurisdizione di residenza. Tuttavia, una persona può essere residente a fini fiscali in due o più Giurisdizioni. In tale fattispecie, è previsto che tutte le Giurisdizioni di residenza siano dichiarate in un’autocertificazione e che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione consideri tale persona come una persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione per ciascuna Giurisdizione oggetto di comunicazione. Le Giurisdizioni oggetto di comunicazione sono tenute ad aiutare i contribuenti a determinare la propria residenza fiscale o le proprie residenze fiscali.

Parte A

La parte A punto 1 stabilisce che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve ottenere un’autocertificazione per ogni singolo utente di criptoattività e confermarne la plausibilità. Tale autocertificazione deve essere ottenuta al momento in cui stabilisce una relazione d’affari con l’utente (anche se si tratta di una singola operazione) o entro un termine di 12 mesi dall’entrata in vigore della nuova normativa per gli utenti preesistenti. Deve consentire al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di determinare la residenza o le residenze ai fini fiscali dell’utente. I requisiti di validità delle autocertificazioni sono stabiliti nella parte C. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve altresì confermare la ragionevolezza di tale autocertificazione dopo averla ricevuta. A tal fine, è previsto che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione si avvalga delle informazioni raccolte al momento in cui ha stabilito la relazione d’affari con l’utente, ivi incluso nel quadro delle procedure per l’identificazione dei clienti e la lotta contro il riciclaggio di denaro (AML/KYC). La «ragionevolezza» dell’autocertificazione è considerata confermata se, nel corso dell’avvio di una relazione d’affari con un singolo utente di cripto-attività e a seguito della verifica delle informazioni raccolte al momento in cui stabilisce la relazione, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è a conoscenza o non ha motivo di essere a conoscenza del fatto che l’autocertificazione è inesatta o inattendibile. Nel caso di un’autocertificazione che non soddisfa il criterio della ragionevolezza, il prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione deve ottenere (i) un’autocertificazione valida o (ii) una giustificazione plausibile e documenti comprovanti la ragionevolezza dell’autocertificazione.