Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
Se riguardano persone fisiche, ossia singoli utenti di cripto-attività o persone che esercitano il controllo su un’entità utente di cripto-attività, per essere valide le autocertificazioni devono essere firmate da ogni persona abilitata a firmare in nome del singolo utente di cripto-attività o della persona che esercita il controllo in virtù del diritto nazionale e datate dalla persona a cui si riferiscono al più tardi alla data di ricezione e indicare il nome, il cognome, l’indirizzo di residenza, lo Stato o gli Stati di residenza fiscale, il o i NIF per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione e la data di nascita di tale persona.
Le autocertificazioni che riguardano le entità utenti di cripto-attività devono essere datate, firmate e autenticate da qualsiasi persona autorizzata a firmare in nome dell’entità utente di cripto-attività in virtù del diritto nazionale e riportare la ditta, l’indirizzo, la Giurisdizione o le Giurisdizioni di residenza ai fini fiscali e il NIF per ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione. Nel caso di un’entità utente diversa da un’entità attiva o da una persona esclusa, devono essere comunicate le informazioni relative a ogni persona che esercita il controllo sull’entità, a meno che non siano già state comunicate direttamente da tale persona tramite autocertificazione. Le informazioni relative ai criteri che determinano la classificazione come entità attiva o persona esclusa devono figurare nell’autocertificazione.
Parte D
La parte D è intesa a garantire l’applicazione coerente delle procedure di adeguata verifica quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC. Precisa che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione ai fini dello SCC, e che espleta le procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni IV e VI di tale standard, può avvalersi di tali procedure per adempiere i suoi obblighi secondo il CARF. Ciò mira a ridurre i requisiti associati agli obblighi di comunicazione applicabili a una stessa entità.
Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può altresì avvalersi di un’autocertificazione già ottenuta ad altri fini fiscali, ad esempio a fini di comunicazione a livello nazionale, nel quadro della legge FATCA, o ai fini di un accordo intergovernativo stipulato secondo la legge FATCA, a condizione che tale autocertificazione soddisfi i requisiti di cui alla precedente parte C. Il tal caso, resta assoggettato agli altri elementi delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla sezione III.
La parte D prevede che un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione possa avvalersi di un terzo per adempiere gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale (cfr. art. 12d AP-LSAI). Gli obblighi di adeguata verifica restano tuttavia responsabilità del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Le informazioni raccolte dal terzo devono essere a disposizione del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Ciò consente la raccolta di documenti da parte sia del prestatore di servizi che dei suoi agenti, l’utilizzo di documenti a disposizione di una società acquisita o il ricorso ad altri prestatori di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione che gestiscono la stessa operazione rilevante al 45/91