Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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abbreviato), b)–c) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di moneta fiduciaria, d)–e) le acquisizioni e le cessioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività,

f) le operazioni di pagamento al dettaglio oggetto di comunicazione, nonché g)–i) gli altri trasferimenti di cripto-attività effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che esercita il controllo che è una persona oggetto di comunicazione. I trasferimenti effettuati nei confronti o da parte dell’utente oggetto di comunicazione o nei confronti o da parte della persona che esercita il controllo comprendono le acquisizioni e le cessioni per le quali il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è effettivamente a conoscenza del corrispettivo versato o ricevuto, nonché i trasferimenti che non sono né acquisizioni né cessioni (p. es. un trasferimento verso un portafoglio privato o il conto detenuto presso un altro prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione). Le operazioni tra cripto-attività e moneta fiduciaria devono essere dichiarate nell’importo totale netto delle spese di operazione pagate dall’utente oggetto di comunicazione per ogni tipo di cripto-attività acquisita o ceduta da detto utente. Nel caso di acquisizioni di cripto-attività a fronte di altre cripto-attività rilevanti, il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve comunicare il valore di mercato delle cripto-attività rilevanti acquisite al netto delle spese di operazione. In ogni caso, la comunicazione si basa sull’aggregazione delle operazioni per tipo di cripto-attività.

Per quanto riguarda le operazioni di pagamento al dettaglio da comunicare secondo la lettera f, la sezione IV parte D punto 2 CARF stabilisce che i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono trattare come utenti di cripto-attività oggetto di comunicazione anche i partner contrattuali dei loro clienti. Le operazioni di pagamento al dettaglio sono operazioni che il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione esegue per i propri clienti che sono commercianti al dettaglio. In tale ambito, non è considerato utente di cripto-attività solo il commerciante al dettaglio, bensì anche il relativo partner contrattuale (consumatore). La sezione IV parte D punto 2 CARF limita tale obbligo, poiché i consumatori devono essere trattati come utenti di cripto-attività solo a condizione che vengano identificati in conformità delle norme nazionali antiriciclaggio e la loro identità venga verificata. Ciò si determina quindi conformemente alla LRD e alle relative disposizioni esecutive, comprese le direttive della FINMA.

Parte B

La parte B contiene un’eccezione relativa alla comunicazione del NIF. Non sussiste l’obbligo di comunicarlo se la Giurisdizione oggetto di comunicazione non ha rilasciato un NIF oppure se il diritto nazionale della Giurisdizione oggetto di comunicazione non impone la registrazione del NIF. Tuttavia, se e quando una Giurisdizione oggetto di comunicazione inizia a emettere NIF e assegna in particolare un NIF a una persona oggetto di comunicazione, l’eccezione prevista dalla parte B non è più applicabile. Il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve allora comunicare il NIF.

Parte C

La parte C contiene un’eccezione analoga in relazione alla comunicazione del luogo di nascita. Quest’ultimo deve essere comunicato soltanto se il prestatore di servizi per 40/91