Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

dal CARF, confermando che tali obblighi di comunicazione e di adeguata verifica sono adempiuti dal prestatore in virtù delle norme vigenti in una Giurisdizione partner.

Sezione II: Obblighi di comunicazione

Nella sezione II sono descritti gli obblighi generali di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Nella parte A sono specificate le informazioni da comunicare, quali definite nell’Accordo SAI Cripto-attività, circa gli utenti di cripto-attività e le persone che esercitano il controllo (punto 1), il prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (punto 2) e le operazioni (punto 3) (cfr. sezione 2 dell’Accordo SAI Cripto-attività). Tale elenco deve essere considerato in combinato disposto con le parti B e C che prevedono le eccezioni. Infine, le parti D–F contengono le regole sulla valutazione degli attivi e sulle valute in cui le operazioni devono essere comunicate, mentre la parte G indica i termini entro i quali deve essere effettuata la comunicazione.

Parte A

La parte A punto 1 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo agli utenti di cripto-attività o alle persone che esercitano il controllo che sono persone oggetto di comunicazione. Si tratta, per le persone fisiche, del nome, dell’indirizzo, della Giurisdizione di residenza, del NIF, nonché del luogo e della data di nascita e, per le entità, del nome, dell’indirizzo, della Giurisdizione di residenza e del NIF. Le Giurisdizioni di residenza da comunicare in relazione a una persona oggetto di comunicazione sono le Giurisdizioni di residenza identificate dal prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo le procedure di adeguata verifica. Il NIF da comunicare è il NIF assegnato alla persona oggetto di comunicazione dalla sua Giurisdizione di residenza. Se una persona oggetto di comunicazione ha più di una Giurisdizione di residenza, deve essere comunicato il NIF di ogni Giurisdizione oggetto di comunicazione.

La parte A punto 2 descrive le informazioni che devono essere comunicate riguardo al prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Si tratta del nome, dell’indirizzo e del numero di identificazione (se disponibile) del prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. L’identificazione delle informazioni relative a tale prestatore ha lo scopo di individuare la fonte delle informazioni comunicate, al fine di consentire alla Giurisdizione che fornisce tali informazioni, ad esempio, di investigare un errore che potrebbe aver portato alla comunicazione di informazioni inesatte o incomplete. Il numero di identificazione di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è uno dei seguenti numeri che gli è stato assegnato a fini di identificazione: un NIF o, in sua assenza, un codice o numero di iscrizione dell’impresa o della società o un identificativo internazionale dell’entità giuridica (codice LEI). Se al prestatore non è stato assegnato alcun numero di identificazione, devono essere comunicati solo il suo nome e il suo indirizzo.

Nella parte A punto 3 sono invece descritte le informazioni che devono essere comunicate riguardo alle operazioni rilevanti effettuate per ogni anno civile considerato e per ogni utente oggetto di comunicazione o per ogni persona che esercita il controllo su di esso, ossia a) il nome completo del tipo di cripto-attività (e non il «ticker» o il simbolo 39/91