Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Cpv. 3 e 4

L’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività utilizza in diversi punti segnaposto per lo Stato di attuazione, segnatamente «[Giurisdizione/territorio]» e «[aggettivo che indica la Giurisdizione o il territorio]», nonché per la data che precede l’attuazione del CARF da parte dello Stato. Il capoverso 3 precisa che, per quanto concerne l’attuazione da parte della Svizzera, questi segnaposto sono da intendersi come «Svizzera» e «svizzero». Il capoverso 4 stabilisce che la data corrisponde al giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica della LSAI.

Art. 2a

L’articolo 2a AP-LSAI corrisponde al precedente articolo 6 LSAI. Poiché questa disposizione riveste un’importanza generale per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività, viene spostata nella sezione 1 (Disposizioni generali).

Art. 2b

Il precedente articolo 8 LSAI è sostituito con il nuovo articolo 2b AP-LSAI, che trova applicazione per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Vengono ora dichiarati determinanti i commentari dell’OCSE relativi all’Accordo SAI Conti finanziari, compresi l’addendum e l’allegato, nonché quelli relativi all’Accordo SAI Cripto-attività e il relativo allegato. Si tiene quindi conto del fatto che i commentari dell’OCSE sono oggetto delle negoziazioni multilaterali e delle valutazioni tra pari degli organi multilaterali, segnatamente del Forum globale. L’approccio alternativo a un recepimento dei commentari dell’OCSE nel diritto svizzero comporta il rischio di divergenze, e ciò può compromettere il «level playing field». Con il rimando diretto ai commentari dell’OCSE si evita tale rischio.

La versione determinante dei commentari dell’OCSE verrà pubblicata sul sito Internet dell’AFC.

Titolo dopo l’art. 2b

Il titolo della sezione 2 (Standard comune di comunicazione di informazioni relative a conti finanziari) precede ora l’articolo 3 e non più, come finora, l’articolo 7. Tale modifica riflette la nuova struttura che prevede una nuova sezione relativa all’attuazione del CARF.

Art. 3

Cpv. 4

Nel capoverso 4 viene integrata la nuova lettera b. Tale integrazione riflette la modifica della disposizione corrispondente nella sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC. Per motivi di coerenza, la modifica viene inserita nel capoverso 4 per assicurarsi che quest’ultimo rifletta nel suo insieme la sezione VIII parte B punto 1 lettera a SCC.