Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Cpv. 9bis
Il commentario relativo allo SCC prevede ora che, oltre alle categorie di istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione definite nella sezione VIII parte B SCC, le Giurisdizioni possano trattare come tali a titolo facoltativo anche le cosiddette entità qualificate senza scopo di lucro. Il commentario relativo allo SCC stabilisce le condizioni alla base di tale eccezione. Precisa inoltre che in tal caso le Giurisdizioni devono inserire il termine «entità qualificata senza scopo di lucro» nello SCC o in una legislazione esecutiva corrispondente, che contenga un elenco delle categorie di entità nazionali che soddisfano queste condizioni o che enunci genericamente le condizioni.
In Svizzera, questi enti devono avere la qualifica di istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Attualmente le disposizioni derogatorie corrispondenti sono disciplinate nell’articolo 5 (Associazioni) e nell’articolo 6 (Fondazioni) dell’OSAIn. Poiché il rischio che questi enti di utilità pubblica vengano utilizzati come veicoli ai fini dell’elusione fiscale è ridotto, queste strutture devono essere considerate anche in futuro come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione, purché soddisfino i requisiti dell’OCSE in materia. Le disposizioni esistenti nell’OSAIn sono quindi abrogate (v. n. 4.6) e nel capoverso 9bisAP-LSAI è inserita la disposizione derogatoria corrispondente al consenso internazionale.
Il commentario relativo allo SCC precisa che le Giurisdizioni che utilizzano il termine di entità qualificata senza scopo di lucro devono disporre di adeguati meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi entità che rivendichi lo status di entità qualificata senza scopo di lucro soddisfi le condizioni prima che tale entità sia trattata come un’istituzione finanziaria non tenuta alla comunicazione. Tra i meccanismi adeguati figurano segnatamente:
• normative dettagliate che indichino quando un’entità è considerata un’entità qualificata senza scopo di lucro e in base alle quali un’autorità governativa verifichi se l’entità adempie le condizioni previste. Di conseguenza il capoverso 9bis incarica il Consiglio federale con la definizione delle condizioni. Queste sono definite nell’OSAIn (art. 6a D-OSAIn) in conformità con le disposizioni dell’OCSE e corrispondono nei contenuti a quelle previste per l’esenzione dalle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
• secondo il commentario dell’OCSE relativo allo SCC, un ulteriore meccanismo adeguato è quello secondo cui un’entità riceve da un’autorità governativa o giudiziaria una decisione favorevole in merito al fatto che soddisfa le condizioni per essere considerata come un’entità qualificata senza scopo di lucro. Poiché le condizioni dell’OCSE per ottenere la qualifica di entità qualificata senza scopo di lucro corrispondono nei contenuti alle condizioni svizzere per l’esenzione fiscale dalle imposte dirette, in Svizzera occorre disporre della conferma dell’esenzione rilasciata dall’amministrazione delle contribuzioni competente;
• secondo il commentario dell’OCSE relativo allo SCC, un meccanismo adeguato è anche un registro gestito dallo Stato, in base al quale le entità qualificate senza scopo di lucro devono richiedere di essere inserite (p. es. nell’ambito della richiesta di esenzione fiscale nazionale dell’entità o per confermare le deducibilità fiscale 51/91