Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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fine di evitare la moltiplicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale per un’operazione eseguita da più prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione. Un’operazione può coinvolgere più prestatori di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione (p. es. un intermediario e una piattaforma di negoziazione). Uno degli attori può avere accesso più facilmente alle informazioni necessarie all’adempimento delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale. Un unico prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può quindi essere designato per l’adempimento di tutti gli obblighi di adeguata verifica (per maggiori dettagli, cfr. sezione III n. marg. 50 segg. del commentario relativo al CARF).
Infine, la parte D precisa che la documentazione deve essere conservata almeno cinque anni dopo la comunicazione. In Svizzera, il termine previsto è di dieci anni (cfr. art. 17a AP-LSAI che rinvia all’art. 958f del Codice delle obbligazioni29.
Sezione IV: Definizioni
La sezione IV riporta le definizioni dei termini utilizzati nel CARF, in particolare quelle di cripto-attività rilevanti, di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione, di operazioni rilevanti, di utente oggetto di comunicazione e di persona esclusa.
Nella misura necessaria, tali termini sono spiegati in altre parti del presente rapporto esplicativo.
Sezione V: Attuazione efficace
Gli Stati devono adottare le norme e procedure amministrative intese ad assicurare l’attuazione efficace e il rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica previsti dal CARF. Le disposizioni della sezione V non sono applicabili direttamente e devono essere recepite nel diritto nazionale. In Svizzera, sono concretizzate nell’AP-LSAI e nell’AP-OSAIn o in disposizioni giuridiche generali, per cui per esempio il divieto dell’abuso di diritto trova applicazione anche nell’ambito dello scambio automatico di informazioni.
4.5 Commento ai singoli articoli della legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali
Sostituzione di espressioni
Considerato l’oggetto più esteso della legge, i termini «Accordo SAI» e «Stato partner» devono essere sostituiti.
Cpv. 1
Il termine «Accordo SAI» è sostituito con «Accordo SAI Conti finanziari» e contemporaneamente nell’articolo 1 capoverso 1 lettera c è introdotto il termine «Accordo SAI
29 RS 220