Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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tali eccezioni nel diritto di attuazione svizzero. Si considera quindi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione una persona fisica o un ente che presta, come attività commerciale (cfr. al riguardo l’art. 12b AP-LSAI e l’art. 30a AP-OSAIn), un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti, in particolare agendo come controparte o intermediario, o mettendo a disposizione una piattaforma di negoziazione (sezione IV parte B CARF). Un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio comprende qualsiasi servizio attraverso il quale i clienti ricevono cripto-attività rilevanti a fronte di monete fiduciarie, o viceversa, o possono scambiare cripto-attività rilevanti a fronte di altre cripto-attività rilevanti.
Non rappresentano tuttavia un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio, per esempio, le attività di un fondo d’investimento che investe in cripto-attività rilevanti, poiché queste attività non consentono agli investitori del fondo di eseguire operazioni di scambio. Non costituisce un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio nemmeno una consulenza in investimenti, se il cliente non riceve esclusivamente sulla base della consulenza cripto-attività rilevanti contro monete fiduciarie, o viceversa, oppure cripto-attività rilevanti contro altre cripto-attività rilevanti, ma deve effettuare egli stesso altre operazioni o affidarne l’esecuzione a un altro prestatore di servizi. Per contro, il consulente in investimenti non è considerato un utente di criptoattività, ma va identificato come tale chiunque agisca per suo conto (approccio «look through», cfr. sezione IV parte D punto 2 CARF). Un prestatore di servizi che detiene, invece, cripto-attività a proprio nome per un cliente ed esegue egli stesso per conto di tale cliente operazioni di scambio in questo caso fornisce un servizio per eseguire operazioni di scambio. Se le restanti condizioni sono soddisfatte (p. es. attività commerciale, cfr. al riguardo l’art. 12b AP-LSAI e l’art. 30a AP-OSAIn), esso si qualifica come prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.
La definizione del termine «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» è presente nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e pertanto non viene ripetuta nella LSAI. Essa è valida per tutti gli Stati. Ai fini dell’attuazione nella legislazione svizzera, l’AP-LSAI definisce tuttavia altri due termini relativi a determinati sottogruppi di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione:
• il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» (art. 2 cpv. 1 lett. dbis AP-LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di cui alla sezione IV parte B CARF che presenta un criterio di collegamento («nexus») con la Svizzera secondo la sezione I parte A o B CARF;
• il termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» (art. 2 cpv. 1 lett. dter AP-LSAI) designa qualsiasi prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione di cui al CARF che è un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (vale a dire che presenta un criterio di collegamento con la Svizzera conformemente al CARF) e che adempie inoltre in Svizzera gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo il CARF.
Questi termini riflettono il fatto che il CARF prevede diversi criteri di collegamento, ma gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale devono essere 48/91