Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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adempiuti solo in uno Stato (sezione I parti C–H CARF). A tale proposito, il CARF prevede una gerarchia dei criteri di collegamento e una possibilità di scelta tra criteri dello stesso livello gerarchico con due Stati. Per esempio, un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione avente un legame con la Svizzera e uno precedente in via gerarchica con l’estero è un prestatore di servizi rilevante (criterio di collegamento con la Svizzera), ma non un prestatore di servizi svizzero (non è quindi assoggettato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera (nessun assoggettamento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera). Per contro, un prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione avente un legame con la Svizzera che precede in via gerarchica quello con l’estero è un prestatore rilevante di servizi (criterio di collegamento con la Svizzera) e un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (assoggettamento agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera).
Per verificare se un prestatore di servizi deve effettuare le dovute comunicazioni in Svizzera si procede quindi in più fasi: anzitutto occorre verificare se si tratta di un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo la definizione di cui alla sezione IV parte B CARF. Successivamente si verifica se presenta un criterio di collegamento determinante con la Svizzera conformemente alla sezione I parte A CARF (vale a dire se si tratta di un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione assoggettato a determinati obblighi in Svizzera). Infine occorre verificare se il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve soddisfare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera conformemente alle disposizioni di cui alla sezione I parti B-H CARF (vale a dire se si tratta di un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione).
L’aspetto di diritto transitorio relativo al termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» è disciplinato dall’articolo 41bis AP-LSAI.
I termini «conto preesistente» e «nuovo conto» vengono integrati con riferimento all’aggiornamento dello SCC (lett. i e j). Per distinguere tra conto preesistente e nuovo conto si considera al più tardi l’entrata in vigore della modifica della LSAI (n. 1). Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 2 e lettera j numero 2 AP-LSAI si specifica inoltre che per distinguere tra un conto esistente e un nuovo conto, per quanto riguarda i conti considerati conti finanziari solo in virtù dell’attuazione dell’addendum all’Accordo SAI Conti finanziari, è determinante unicamente l’entrata in vigore della presente modifica della LSAI (cfr. sezione VIII parte C punti 9 e 10 SCC).
Cpv. 2
Viene eliminata la possibilità prevista dal capoverso 2 di estendere la definizione di «Giurisdizione partecipante». Questa possibilità era necessaria nei primi anni di attuazione dello SCC ed è stata precisata nell’articolo 1 OSAIn. Dall’abrogazione dell’articolo 1 OSAIn con effetto dal 1° gennaio 2019, tale opzione non figurava più in nessun accordo e non è stata più inserita nemmeno nell’addendum all’Accordo SAI Conti finanziari o nell’Accordo SAI Cripto-attività. La disposizione è quindi superflua.