Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Art. 12b

Cpv. 1

Per prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si intendono prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento («nexus») con la Svizzera conformemente al CARF (art. 2 cpv. 1 lett. dbis AP-LSAI). Per alcuni di questi criteri, il CARF rimanda al diritto nazionale. L’articolo 12b capoverso 1 delega la necessaria concretizzazione al Consiglio federale. Quest’ultimo stabilisce i criteri in base ai quali un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:

• è considerato residente in Svizzera a fini fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 1 CARF;

• è considerato sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF; o

• è considerato detentore di una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B CARF.

Cpv. 2

Ha la qualifica di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione una persona fisica o un ente che presta, come attività economica, un servizio consistente nell’effettuare operazioni di scambio per i clienti o per conto degli stessi (compresi gli utenti dei servizi forniti dai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione) (sezione IV parte B punto 1 CARF). L’espressione «attività economica» esclude persone fisiche ed enti che forniscono un servizio solo in casi molto sporadici a fini non commerciali. Per stabilire cosa si intende con «attività economica», è possibile far riferimento alle disposizioni corrispondenti delle singole Giurisdizioni (sez. IV n. 22 del commentario relativo al CARF). Il Consiglio federale stabilisce i criteri in base ai quali la fornitura di un servizio per eseguire operazioni di scambio per conto o su mandato di clienti è da considerarsi come «attività economica». Questi criteri servono unicamente a valutare se è presente l’elemento dell’«attività economica». Gli altri elementi della definizione di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione vanno valutati conformemente alla sezione IV parte B punto 1 CARF e al relativo commentario.

Art. 12c

L’articolo 12c corrisponde all’articolo 7 LSAI. In analogia all’Accordo SAI Conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede che siano scambiate informazioni ottenute secondo le norme di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale definite nel CARF (v. al riguardo il commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Criptoattività al n. 4.3). Il CARF è allegato all’Accordo SAI in materia di cripto-attività affinché venga recepito nel diritto svizzero. La versione del CARF sottoposta all’Assemblea federale per approvazione sarà pubblicata sotto forma di allegato all’Accordo SAI Criptoattività nella Raccolta sistematica del diritto federale. 54/91