Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Cripto-attività». Tale modifica consente di distinguere tra i due accordi multilaterali SAI in base al rispettivo contenuto.
Cpv. 2
Il termine «Stato partner» è sostituito, laddove necessario, con «Stato partner SCC» e contemporaneamente nell’articolo 2 capoverso 1 lettera cter è introdotto il termine «Stato partner CARF». Tale modifica consente di chiarire se si tratta di uno Stato partner con il quale è stato convenuto lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari o a cripto-attività. Uno Stato partner può essere contemporaneamente uno Stato partner SCC e uno Stato partner CARF. Il termine «Stato partner» designa quindi uno Stato partner con il quale è stato convenuto lo SCC o il CARF.
Art. 1 cpv. 1 lett. a, c e d
Nel capoverso 1 vengono integrati l’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e l’Accordo SAI Cripto-attività. In questo modo, attraverso il concetto dell’accordo applicabile secondo la definizione di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a si tiene conto delle basi legali internazionali. Ciò riflette il fatto che ora l’oggetto della legge comprende lo SCC, incluso il relativo aggiornamento, e il CARF.
Art. 2
Cpv. 1
Considerato l’oggetto più esteso della legge, nel capoverso 1 i termini utilizzati devono essere modificati o ne devono essere integrati di nuovi.
Con «quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività» o «CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. bbis AP-LSAI) si intende il quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività dell’OCSE. Quest’ultimo è allegato all’Accordo SAI Cripto-attività ed è illustrato al numero 4.2.
A seguito dell’introduzione dei termini «Stato partner SCC» (art. 2 cpv. 1 lett. cbis AP-LSAI) e «Stato partner CARF» (art. 2 cpv. 1 lett. cter AP-LSAI) e della modifica dell’articolo 1 AP-LSAI, il termine «Stato partner» comprende ora sia gli Stati partner SCC che gli Stati partner CARF. Poiché il CARF contiene già una definizione di Stato partner, nella definizione di Stato partner CARF si rimanda ad essa. Questa definizione comprende sia gli Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività avviene in virtù dell’Accordo SAI Cripto-attività sia quelli con cui viene attuato sulla base di accordi bilaterali.
Il concetto di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è definito nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività (sezione IV parte B) e vale senza variazioni anche per l’attuazione in Svizzera. Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività non sono previste eccezioni per specifici prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione sulla base del rischio ridotto ad essi correlato (diversamente da quanto previsto per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari). Di conseguenza, non vi è margine per concretizzare 47/91