Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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automatico di informazioni relative a conti finanziari – Standard comune di comunicazione di informazioni, n. 4.8).
Cpv. 5
Il capoverso 5 concretizza gli aspetti relativi alle persone oggetto di comunicazione (ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC) che sono residenti a fini fiscali in più di uno Stato. Le condizioni in base alle quali una persona fisica è da considerarsi residente a fini fiscali sono definite nel diritto interno dei diversi Stati. Esse prevedono diversi tipi di appartenenza a uno Stato che secondo la legislazione fiscale interna costituiscono la base per un’imposizione completa (obbligo fiscale illimitato). Il diritto interno disciplina anche i casi in cui una persona fisica è considerata residente in uno Stato secondo il relativo diritto fiscale (p. es. diplomati e altre persone operanti nel servizio pubblico). Per quanto riguarda le persone oggetto di comunicazione fiscalmente residenti in più di uno Stato, per stabilire la residenza a fini fiscali si è fatto ricorso finora a eventuali convenzioni per evitare la doppia imposizione (le cosiddette regole «tie breaker»). Ora queste persone sono considerate persone di uno Stato oggetto di comunicazione relativamente a tutti questi Stati, vale a dire che il conto è considerato come conto oggetto di comunicazione per tutti gli Stati. Questa disposizione derivante dal commentario relativo allo SCC (sezione IV n. 4 e sezione VI n. 7) concretizza gli obblighi di comunicazione, ragione per cui deve essere inserita nella LSAI.
Gli aspetti legati al diritto transitorio relativi ai capoversi 4 e 5 sono disciplinati dall’articolo 41bis AP-LSAI.
Titolo dopo l’art. 12
La nuova sezione 2a (Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di criptoattività) contiene le disposizioni esecutive valide per l’attuazione del CARF.
Art. 12a
Il CARF prevede, per quanto concerne le persone oggetto di comunicazione (persone escluse secondo la sezione IV parte E CARF), eccezioni per esempio per entità statali (sezione IV parte E punto 7 CARF), organizzazioni internazionali (sezione IV parte E punto 8 CARF) e banche centrali (sezione IV parte E punto 9 CARF). A differenza dello SCC, tali eccezioni si riferiscono unicamente alle persone oggetto di comunicazione (sezione IV parte D punto 7 CARF) e non ai prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (sezione IV parte B punto 1 CARF).
L’articolo 12a concretizza tre categorie di persone escluse in analogia a quanto prevede l’articolo 3 capoversi 1–3 LSAI per gli istituti finanziari non tenuti alla comunicazione nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari31.
31 Per il commento relativo all’articolo 3 capoversi 1–3 LSAI cfr. FF 2015 4467, in particolare 4513 seg.