Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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delle donazioni effettuate nei confronti dell’ente di beneficenza). Diversi Cantoni svizzeri dispongono di liste pubblicamente disponibili delle persone giuridiche esenti da imposte.
Il capoverso 9bis stabilisce pertanto che la qualifica di ente di utilità pubblica qualificato e, di conseguenza, di istituto finanziario non tenuto alla comunicazione presuppone una conferma dell’amministrazione delle contribuzioni svizzera competente in merito all’adempimento delle condizioni previste. Non esistono disposizioni che disciplinano la forma della conferma, che può quindi essere presentata anche in forma elettronica o via e-mail.
Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. b
L’articolo 7 disciplina l’applicazione e l’ulteriore sviluppo dell’Accordo SAI Conti finanziari. Con l’inserimento dell’analogo articolo 12c AP-LSAI per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività viene sfruttata anche la possibilità di adeguare l’articolo 7 al tenore della nuova disposizione e alla LOGA riveduta. Nel capoverso 2 viene così eliminata la precisazione secondo cui le altre modifiche devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione. Questa precisazione non è necessaria a livello di legge poiché scaturisce dall’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale30 (Cost). Inoltre, il capoverso 3 lettera b LSAI viene adeguato al nuovo tenore dell’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA, in vigore dal 1° maggio 2015.
Art. 6 e 8
Gli articoli 6 e 8 sono abrogati e sostituiti dagli articoli 2a e 2b, poiché queste disposizioni sono di rilevanza generale per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari sia a cripto-attività.
Art. 10 cpv. 4 e 5
Cpv. 4
Il capoverso 4 concretizza gli aspetti relativi alla priorità data in fase di comunicazione del ruolo in virtù del quale una persona oggetto di comunicazione (ai sensi della sezione VIII parte D punto 2 SCC) è considerata persona che esercita il controllo (ai sensi della sezione VIII parte D punto 6 SCC) o titolare di una quota nel capitale di rischio (ai sensi della sezione VIII parte C punto 4 SCC). Questa disposizione derivante dal commentario relativo allo SCC concretizza gli obblighi di comunicazione, ragione per cui è inserita nella LSAI. Il capoverso 4 concretizza solo la gerarchia relativa all’obbligo di comunicazione e riprende al riguardo la formulazione del commentario relativo allo SCC (sezione VIII n. 133). Il capoverso 4 disciplina quindi solo il contenuto della comunicazione e non l’identificazione della/e persona/e che esercita/no il controllo. Quest’ultima avviene secondo le disposizioni applicabili (cfr. sezione VIII parte D punto 6 e parte C punto 4 SCC; Direttiva dell’AFC dell’8 gennaio 2021 Standard per lo scambio
30 RS 101