Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Cpv. 1

Il capoverso 1 stabilisce che nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI Cripto-attività i diritti e gli obblighi dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività e sulla presente legge. Ciò significa che un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve applicare l’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività in combinazione, per esempio, con le definizioni di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSAI e le agevolazioni e precisazioni contenute negli articoli 12a–12f AP-LSAI.

Cpv. 2 e 3

In analogia all’Accordo SAI Conti finanziari, l’Accordo SAI Cripto-attività prevede inoltre che gli Stati adeguino periodicamente il diritto interno alle modifiche del CARF e che una volta effettuati tali adeguamenti la definizione di CARF, per quanto riguarda tale Stato, si basi sulla versione aggiornata (v. al riguardo il commento relativo al preambolo dell’Accordo SAI Cripto-attività al n. 4.3). Per adempiere le condizioni dell’Accordo SAI Cripto-attività, secondo cui il diritto interno degli Stati viene adeguato periodicamente alle modifiche del CARF, ai capoversi 2 e 3 sono disciplinate le relative competenze interne. Il Consiglio federale può riprendere modifiche di portata limitata del CARF nell’allegato all’Accordo SAI Cripto-attività. Per modifiche di portata limitata si intende, per le persone oggetto di comunicazione e i prestatori rilevanti di servizi per le criptoattività tenuti alla comunicazione, quelle che non istituiscono nuovi obblighi né sopprimono diritti esistenti (lett. a) e quelle che sono dirette alle autorità e disciplinano questioni tecnico-amministrative (lett. b). La lettera a disciplina quindi il caso specifico nell’ambito dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quello in materia di cripto-attività. La lettera b corrisponde all’articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA. o non implicano importanti dispendi finanziari. Le modifiche che non sono di portata limitata devono essere sottoposte all’Assemblea federale per approvazione.

Questa regolamentazione garantisce che il contenuto materiale della modifica sia determinante per stabilire chi abbia facoltà di decidere in merito all’esecuzione della modifica stessa.

Art. 12d

L’articolo 12d prevede, in conformità con la sezione III parte D punto 2 CARF, che i prestatori di servizi svizzeri per le cripto-attività tenuti alla comunicazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI possano ricorrere a prestatori di servizi esterni per ottemperare ai loro obblighi di adeguata verifica. Il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione resta tuttavia responsabile dell’adempimento di tali obblighi.

Art. 12e

Cpv. 1

Secondo la sezione II parte A punto 3 lettera f dell’allegato CARF, occorre trasmettere informazioni sulle cosiddette operazioni di pagamento al dettaglio. Si tratta della 55/91