Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Cpv. 1

I prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI devono adottare misure organizzative adeguate volte a garantire che all’avvio di una relazione d’affari con un utente di criptoattività sia trasmessa l’autocertificazione. In tal caso è determinante l’inizio della relazione d’affari con il cliente che agisce in veste di utente di cripto-attività e non la relazione con il cliente in generale. Se, per esempio, un cliente detiene dal 2020 presso una banca un conto del pilastro 3a (che non è oggetto di comunicazione per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari) e nel 2028 desidera effettuare per la prima volta operazioni rilevanti (ai sensi della sezione IV parte C punto 1 CARF) tramite la stessa banca, l’autocertificazione deve essere ottenuta prima dell’esecuzione di dette operazioni (l’apertura del conto del pilastro 3a nel 2020 non è quindi determinante).

Secondo la sezione III parte D CARF, un prestatore svizzero di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione che è anche un’istituzione finanziaria può avvalersi, ai fini dello standard comune di comunicazione di informazioni, delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale espletate ai sensi alle sezioni IV e VI SCC. Egli può altresì avvalersi anche di un’altra autocertificazione ottenuta per altri fini fiscali, a condizione che questa soddisfi i requisiti di cui alla sezione III parte C CARF.

Cpv. 2

È ammessa un’eccezione a questo principio solo in casi ben precisi, in particolare se l’utente di cripto-attività è considerato un ente e il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può ragionevolmente determinare, in base alle informazioni in suo possesso o pubblicamente disponibili, che l’utente di cripto-attività è una persona esclusa oppure in presenza di un altro caso eccezionale definito dal Consiglio federale (p. es. il trasferimento dell’autorizzazione relativa alle cripto-attività su ordine di un giudice o di un’autorità). In tal caso, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve aver ottenuto l’autocertificazione entro 90 giorni e averne confermato la plausibilità.

Cpv. 3

Se entro 90 giorni dall’avvio della relazione d’affari non dispone dell’autocertificazione o delle informazioni necessarie per la conferma della sua plausibilità, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione deve interrompere la relazione d’affari. A tal fine dispone espressamente di un diritto di disdetta straordinario. Ciò equivale alla chiusura del conto sancita all’articolo 11 capoverso 9 LSAI. In alternativa, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non è autorizzato a eseguire operazioni rilevanti (ai sensi della sezione IV parte C punto 1 CARF). Se però, per esempio, non è possibile impedire un accredito per via della tecnologia di registro distribuito utilizzata, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è obbligato a bloccare le cripto-attività accreditate per evitare di conferire all’utente il diritto di disporre. Non può quindi eseguire operazioni rilevanti per conto dell’utente di cripto-attività finché non è in possesso di