Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo
trasmissione di cripto-attività rilevanti contro merci o servizi a partire da un valore soglia di 50 000 dollari americani. Per determinare il valore dell’operazione di pagamento al dettaglio occorre eventualmente effettuare una conversione. Il capoverso 1 stabilisce che per garantire una conversione uniforme deve essere utilizzato il tasso di cambio a pronti.
Cpv. 2
Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stabilire le valute ammesse per la comunicazione conformemente alla LSAI. Tale competenza è limitata dal diritto sovraordinato, nella misura in cui il CARF contiene già una disposizione in materia (p. es. nella sezione II parti D e E). Il capoverso 2 è una disposizione potestativa. Fintantoché il Consiglio federale non esercita tale competenza e il CARF non prevede una disposizione in tal senso, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione possono decidere autonomamente la valuta per la comunicazione.
Cpv. 3
Il commentario relativo al CARF stabilisce che l’espressione «persona di una Giurisdizione oggetto di comunicazione» (secondo la sezione IV parte D punto 8 CARF) comprende anche il patrimonio di un de cuius che era residente in una Giurisdizione oggetto di comunicazione. Stabilisce inoltre che questa regola deve essere concretizzata sulla base delle norme specifiche di ciascuna Giurisdizione (cfr. sezione IV n. 48 del commentario relativo al CARF). A differenza dello SCC, il CARF non prevede deroghe alla notifica relativa a un patrimonio. Tuttavia, nel capoverso 3 si deve consentire ai prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, in caso di decesso di una persona residente in uno Stato oggetto di comunicazione, di trattare la sua successione come successione con personalità giuridica propria. In questo modo non devono verificare nel singolo caso la regolamentazione in materia di successione. Inoltre, in caso di decesso possono trattare in primo luogo la successione come persona di uno Stato oggetto di comunicazione. Si crea così coerenza con lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e il diritto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Il Consiglio federale deve stabilire i criteri, in particolare quelli relativi alla durata con cui la successione viene trattata come successione con personalità giuridica propria.
Cpv. 4 e 5
Il capoverso 4 rimanda all’articolo 10 capoverso 4 AP-LSAI per quanto riguarda la gerarchia dei ruoli delle persone che esercitano il controllo secondo la sezione IV parte D punto 10 CARF. Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 10 capoverso 5 AP-LSAI. Si applica pertanto in analogia quanto esposto in precedenza in merito all’articolo 10 capoversi 4 e 5.
Art. 12f
L’articolo 12f corrisponde all’articolo 11 capoversi 7–9 LSAI e precisa gli obblighi di adeguata verifica in relazione all’autocertificazione.