Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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tutte le informazioni. Ciò equivale al blocco del conto sancito all’articolo 11 capoverso 9 LSAI. Sono fatti salvi i casi relativi all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.

Art. 13–39

I titoli delle sezioni che precedono gli articoli 13, 14 e 17a vengono adeguati poiché queste sezioni valgono per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. Gli altri titoli non necessitano di modifiche. Le sezioni corrispondenti trovano applicazione per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività.

Negli articoli 17, 20 e 28 capoverso 5 lettera a viene integrato il termine «prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione», in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari valga la stessa disposizione.

Negli articoli 16 capoversi 1 e 2, 17a, 25 capoverso 1 e 28 capoversi 1–4 viene integrato il termine «prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» secondo l’articolo 2 capoverso 1 dbis AP-LSAI in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione valga la stessa disposizione.

Negli articoli 18, 19 e 35 viene integrato il termine «prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione» secondo l’articolo 2 capoverso 1 dter AP-LSAI in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione valga la stessa disposizione.

Gli articoli 15 capoversi 3–5, 16 capoverso 3, 21, 23, 26–27, 28a–31, 33–34 e 36–39 LSAI non necessitano di adeguamenti, poiché sono applicabili anche senza modifica allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e a cripto-attività.

Gli articoli 13a, 14a e 15 capoversi 1bis, 1ter e 2bis AP-LSAI contengono una disposizione specifica per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. commenti seguenti).

Art. 13 cpv. 4

La delega al Consiglio federale nel capoverso 4 è concretizzata in conformità con il contenuto dell’OSAIn e di conseguenza viene esplicitata anche la disdetta dell’iscrizione (cfr. art. 31 AP-OSAIn). Il Consiglio federale disciplina i dettagli dell’iscrizione e della relativa disdetta.

Art. 13a

Questa disposizione disciplina l’obbligo di iscrizione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 dbis AP-LSAI sostanzialmente in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui all’articolo 13 LSAI.