Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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quest’ultimo trasmette le informazioni all’AFC il 30 giugno (cfr. art. 15 cpv. 1bisAP-LSAI).

Il capoverso 1 prevede quale minimo legale un’informazione unica e astratta. Il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è tuttavia libero di andare oltre questo minimo legale e, per esempio, decidere di informare con cadenza annuale. Secondo il capoverso 4, il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione trasmette su richiesta una copia delle comunicazioni all’utente di cripto-attività le cui transazioni sono oggetto delle medesime.

Cpv. 2

Se la relazione d’affari con l’utente di cripto-attività è stata chiusa, secondo il capoverso 2 l’informazione avviene un’unica volta, all’ultimo indirizzo conosciuto. Ciò vale anche per quanto riguarda i dati di contatto non fisici (p. es. un indirizzo e-mail). In tale contesto, la chiusura della relazione d’affari va considerata soltanto se influisce sulla possibilità di adempiere l’obbligo di informazione. Se la relazione con il cliente rimane in essere e si cessano solo i servizi per le cripto-attività, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a occorre considerare le informazioni relative alla relazione con il cliente.

Cpv. 3

Secondo il capoverso 3, i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione devono pubblicare sul loro sito Internet un elenco, aggiornato al 31 gennaio di ogni anno, degli Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività. Essi possono rimandare anche all’elenco regolarmente aggiornato della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali, collocato in seno al DFF. Questa prescrizione mira a garantire che le persone interessate possano scoprire rapidamente, nel caso di un’informazione unica e astratta, se sono residenti in uno Stato con cui la Svizzera scambia informazioni in materia di cripto-attività su base automatica.

Art. 15

Cpv. 1bis

Il capoverso 1bis AP-LSAI disciplina la trasmissione di informazioni all’AFC da parte dei prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter sostanzialmente in analogia alla disposizione applicabile agli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione di cui al capoverso 1 LSAI.

L’obbligo di comunicazione esiste a prescindere dall’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a. Anche se il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione omette di informare la persona oggetto di comunicazione in applicazione dell’articolo 14a, deve non di meno trasmettere le informazioni all’AFC. L’omissione dell’informazione è però da giudicare alla luce delle disposizioni penali secondo l’articolo 32.