Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
Se un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non esegue transazioni oggetto di comunicazione nel periodo di rendicontazione, lo segnala all’AFC entro lo stesso termine (comunicazione nulla). Questa comunicazione è necessaria per poter stabilire che il prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non ha eseguito effettivamente operazioni oggetto di comunicazione.
Cpv. 1ter
Il capoverso 1terdisciplina gli obblighi di comunicazione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dbis che non sono svizzeri, vale a dire che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera ma sono assoggettati all’obbligo di comunicazione in un altro Stato. Essi comunicano all’AFC entro gli stessi termini lo Stato in cui devono adempiere l’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento corrispondente. In questo modo si garantisce che l’AFC sia informata in merito agli obblighi di comunicazione di tutti i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione e possa verificare l’applicazione delle disposizioni secondo la sezione I CARF.
Cpv. 2bis
Il capoverso 2bisdisciplina la trasmissione di informazioni da parte dell’AFC alle autorità competenti degli Stati partner CARF in analogia alla disposizione applicabile allo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui al capoverso 2. La trasmissione può comprendere anche la comunicazione dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che non sono svizzeri in merito all’adempimento dell’obbligo di comunicazione in uno Stato partner CARF. L’AFC tiene conto in tal senso dei termini stabiliti nell’accordo applicabile. L’Accordo SAI Cripto-attività prevede alla sezione 3 parte 1 che le informazioni debbano essere trasmesse entro nove mesi dalla fine dell’anno civile a cui si riferiscono.
Art. 17
Il titolo dell’articolo 17 viene adeguato per chiarire che disciplina l’autorizzazione alla comunicazione all’estero e pertanto rappresenta una base legale per le comunicazioni all’estero. Queste comunicazioni non sono quindi considerate un atto compiuto senza autorizzazione per conto di uno Stato estero secondo l’articolo 271 CP.
L’articolo 17 disciplina la comunicazione per un trust da parte di un trustee. La disposizione esistente concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari è integrata con una disposizione sullo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.
Art. 19
Cpv. 1
Nel capoverso 1 vengono integrati i prestatori svizzeri di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione (v. commento agli artt. 13–39). Analogamente a quanto 61/91