Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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previsto anche nei confronti degli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione, le persone oggetto di comunicazione dispongono dei diritti sanciti nella LPD, che (d’ora in poi) prevede diritti solo per le persone fisiche.

Cpv. 2

Nel capoverso 2 si tiene conto della modifica della LPD del 1° settembre 2023 il cui campo d’applicazione ora non comprende più la protezione dei dati delle persone giuridiche. Per garantire che le persone oggetto di comunicazione qualificate come persone giuridiche possano far valere un diritto d’accesso nei confronti dell’AFC, la formulazione del capoverso 2 viene modificata in modo tale che ora non si rimandi al diritto d’accesso secondo la LPD, ma venga definito un diritto d’accesso indipendente che corrisponde nei contenuti a quello di cui all’articolo 25 LPD e trova applicazione per le persone fisiche e giuridiche. La situazione giuridica relativa ai diritti nei confronti dell’AFC rimane così invariata. Sia le persone fisiche che le persone giuridiche oggetto di comunicazione dispongono nei confronti dell’AFC unicamente di un diritto d’accesso e di rettifica dei dati inesatti derivanti da errori di trasmissione. Inoltre, se la trasmissione dei dati comporta per la persona oggetto di comunicazione uno svantaggio non sostenibile a causa dell’assenza di garanzie dello Stato di diritto è possibile far valere un diritto all’emanazione di una decisione impugnabile conformemente all’articolo 25a della legge federale del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa.

Art. 20

In questa disposizione viene integrato il termine «prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). L’utilizzo del numero AVS vale così anche per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Art. 22 cpv. 4

Il capoverso 4 viene integrato per tenere conto delle modifiche introdotte a livello internazionale. Le istruzioni dell’AFC si basano ora anche sui commentari dell’OCSE relativi all’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari e all’aggiornamento dello SCC nonché all’Accordo SAI Cripto-attività e sul CARF.

Art. 23 cpv. 1 nonché art. 24 cpv. 1,3 lett. e e 4 lett. b e c

Con la modifica della LPD del 1° settembre 2023, il termine «dati personali» secondo l’articolo 5 lettera a LPD si limita ora alle informazioni che si riferiscono a persone fisiche. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio, ai fini dell’adempimento dei suoi compiti secondo gli accordi applicabili e la presente legge, l’AFC sia autorizzata a trattare dati concernenti persone giuridiche e a gestire un sistema d’informazione per il trattamento dei dati personali di persone giuridiche, nell’articolo 23 capoverso 1 e nell’articolo 24

33 RS 172.021