Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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capoversi 1 e 4 lettera b vengono ora menzionati espressamente i dati delle persone giuridiche. Nello stesso spirito, viene colta l’occasione per adeguare anche i capoversi 3 lettera e e 4 lettera c al tenore della LPD modificata.

Art. 24 cpv. 3 lett. bbis

L’elenco delle finalità di utilizzo del sistema d’informazione dell’AFC nel capoverso 3 viene integrato con il registro dei prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione, che in futuro dovrà essere gestito dall’AFC ai fini dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività.

Art. 25

Cpv. 1

Nel capoverso 1 vengono integrati i «prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione» (v. commento agli artt. 15–39). Hanno l’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in un altro Stato. In particolare, sono tenuti anch’essi a iscriversi presso l’AFC e a comunicare ogni anno a quest’ultima l’adempimento dell’obbligo di comunicazione in un altro Stato. L’obbligo di informazione si estende anche alla verifica della qualifica di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione da parte dell’AFC34. In tal modo soggiacciono all’obbligo di collaborare anche le persone fisiche e gli enti che ritengono di non avere la qualifica di prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione.

Cpv. 2

Il capoverso 2 contiene la base legale relativa alla collaborazione dell’AFC e della FINMA nonché degli OAD e degli organismi di vigilanza secondo la presente legge e il diritto in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. In altri Paesi, le autorità di vigilanza collaborano a stretto contatto nell’ambito dello scambio automatico di informazioni e della lotta contro il riciclaggio di denaro a causa delle sovrapposizioni di tematiche esistenti per quanto riguarda le persone assoggettate e la vigilanza sugli obblighi d’identificazione dei clienti. In particolare, gli standard per lo scambio automatico di informazioni si basano in diversi punti sulle disposizioni e sulle procedure in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. Per sfruttare queste sinergie e garantire un modus operandi coerente, anche in Svizzera deve essere disciplinata la collaborazione tra i vari organi. Di conseguenza, l’AFC, la FINMA, gli OAD e gli organismi di vigilanza possono scambiarsi qualsiasi informazione non accessibile pubblicamente di cui hanno bisogno per adempiere i propri compiti sanciti dalla LSAI o dalla legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, inclusi dati personali, dati di persone giuridiche, dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 LPD e dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione ai

34 Per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari cfr. Michel, «§ 39 Rolle der ESTV» in Zweifel/Beusch/Oesterhelt (a c. di), Amtshilfe, Basel 2020, n. 18. 63/91