Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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sensi dell’articolo 57r capoverso 2 LOGA. Per la FINMA è possibile rimandare al riguardo anche all’articolo 23 capoverso 2 lettera f della legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini dell’adempimento dei rispettivi compiti, vale a dire nel caso dell’AFC solo per i compiti previsti dalla LSAI e nel caso della FINMA, degli OAD e degli organismi di vigilanza solo per quelli sanciti dalla legislazione federale in materia lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si esclude quindi un utilizzo delle informazioni per altre finalità (p. es. imposta preventiva, imposte dirette).

È fatto espressamente salvo l’articolo 40 LFINMA. Questa aggiunta è di natura dichiarativa, il capoverso 2 è infatti una disposizione potestativa. È fatto salvo, anche senza menzione esplicita, il diritto sovraordinato, che sarebbe in contrasto con una trasmissione di informazioni (p. es. disposizioni del diritto in materia di accordi come il principio di specialità secondo l’art. 22 cpv. 2 della Convenzione sull’assistenza amministrativa).

Art. 28

Cpv. 1–4

Nei capoversi 1–4 viene integrato il termine «prestatore rilevante di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). La verifica dell’AFC si estende segnatamente a tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che presentano un criterio di collegamento con la Svizzera, anche se sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in un altro Stato. In particolare, soggiacciono anch’essi a obblighi in Svizzera (p. es. devono comunicare se adempiono l’obbligo di comunicazione in un altro Stato). Nell’ambito della sua verifica, l’AFC controlla anche se una persona fisica o un ente si qualifica come prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione (v. commenti all’art. 25 cpv. 1 AP-LSAI).

Cpv. 5 lett. a

Nel capoverso 5 lettera a viene integrato il termine «prestatore di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione» (v. commento agli artt. 13–39). Può essere quindi richiesto all’AFC di pronunciare una decisione di accertamento della qualità di prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione.

Art. 31 cpv. 3

La sezione 2 paragrafo 2 lettera a) numero ii) dell’Addendum all’Accordo SAI Conti finanziari prevede che gli Stati che per il 1° gennaio 2026 non dispongono ancora delle leggi necessarie per attuare lo SCC nella versione aggiornata possono richiedere, tramite notifica, il consenso dei rispettivi Stati partner a proseguire l’invio delle informazioni durante un periodo di transizione specifico senza l’applicazione o il completamento delle procedure di comunicazione e di adeguata verifica ampliate dello SCC nella

35 RS 956.1