Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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sua versione aggiornata (v. quanto esposto al n. 4.1). L’articolo 39 capoverso 5 AP-LSAI conferisce al Consiglio federale la competenza di fornire il consenso a tali richieste degli Stati partner (v. il commento seguente). Se a uno Stato partner non viene concesso il periodo transitorio o quest’ultimo è scaduto, secondo l’articolo 31 capoverso 3 il DFF può ordinare le misure da adottare, vale a dire:
a) la Svizzera non trasmette più informazioni allo Stato partner interessato secondo la sezione 3 paragrafo 3 dell’Accordo SAI Conti finanziari; o
b) la Svizzera sospende lo scambio di informazioni nei confronti dello Stato partner interessato secondo la sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari.
Nei casi in cui non viene concesso il periodo transitorio (lett. b) o quest’ultimo è scaduto (lett. a), può rivelarsi necessaria una reazione tempestiva, ragione per cui una delega al DFF appare opportuna. Nelle sue decisioni in merito alla concessione di un periodo transitorio nonché nelle misure da intraprendere qualora il periodo transitorio non venga concesso o sia scaduto, il DFF deve orientarsi in particolare agli sviluppi intervenuti a livello internazionale, come per esempio alle raccomandazioni del Forum globale.
Art. 32
Cpv. 1
Nella disposizione penale concernente la violazione degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica vengono integrati gli obblighi previsti per lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività, segnatamente gli obblighi di adeguata verifica menzionati nell’accordo applicabile e negli articoli 12d e 12f concernenti la verifica degli utenti di cripto-attività e l’identificazione degli utenti oggetto di comunicazione e delle persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo (lett. b), l’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 13a (lett. c), l’obbligo di informazione di cui all’articolo 14a capoversi 1 e 3 (lett. d) e gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 12e e 15 capoversi 1bis e 1ter (lett. e).
Durante la verifica supplementare del quadro giuridico della Svizzera («Supplementary Review of the AEOI Legal Framework»; rapporto non ancora pubblicato), il Forum globale ha inoltre pronunciato nei confronti della Svizzera due raccomandazioni concernenti le disposizioni penali che andrebbero anch’esse attuate nell’ambito della presente revisione.
Il Forum globale ha criticato in primis la mancanza di una disposizione penale per la violazione dell’obbligo di conservazione secondo l’articolo 17a LSAI. La disponibilità di documenti e giustificativi è di fondamentale importanza in particolare per quanto concerne l’effettiva eseguibilità della vigilanza da parte dell’AFC. Una violazione dell’obbligo di conservazione ha quindi considerevoli ripercussioni sull’attuazione effettiva dello scambio automatico di informazioni e va pertanto punita. Di conseguenza, nel capoverso 1 viene integrata una nuova lettera per la violazione dell’obbligo di conservazione valida per lo scambio automatico di informazioni relative sia a conti finanziari che a cripto-attività. 65/91