Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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Cpv. 2

Un’altra critica riguardava la pratica della Svizzera di fissare requisiti troppo elevati per gli elementi soggettivi del reato e di punire unicamente la violazione di obblighi intenzionale. La formulazione delle disposizioni penali deve garantire che tutti i soggetti giuridici (istituti finanziari, ma anche prestatori di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione) si adoperino scrupolosamente per osservare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica, anche assegnando le necessarie risorse per lo svolgimento di tali compiti.

Inserendo l’elemento della negligenza nel capoverso 2 si impedisce che singoli soggetti giuridici omettano di effettuare i necessari investimenti senza dover subire le dovute conseguenze penali. Tenuto conto della minore gravità dell’illecito, la comminatoria di pena in caso di commissione per negligenza è ridotta.

L’analisi di diritto comparato evidenzia che le sanzioni proposte in caso di violazioni degli obblighi legati allo scambio automatico di informazioni da parte degli istituti finanziari tenuti alla comunicazione sono adeguati nel confronto internazionale e in tutti gli Stati esaminati le infrazioni vengono sanzionate sia in caso di commissione intenzionale che in caso di negligenza.

Art. 32a

Il commentario dell’OCSE relativo al CARF prevede che le Giurisdizioni dispongano di meccanismi per far fronte alle violazioni degli obblighi. In particolare devono prevedere in modo adeguato sanzioni amministrative o penali per il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale nonché degli obblighi di informazione (cfr. sezione V n. 19 del commentario relativo al CARF).

Di conseguenza, la violazione dell’obbligo di informazione nei confronti dell’AFC come prevista dall’articolo 25 capoverso 1 AP-LSAI va punita. Ciò garantisce l’applicazione dell’obbligo di informazione. Una violazione di tale obbligo può consistere sia nella comunicazione di informazioni false sia nel rifiuto a fornire informazioni. In caso di violazione per negligenza si tiene conto della minore gravità dell’illecito con una comminatoria di pena ridotta.

Art. 35

Nell’ambito dei reati connessi all’autocertificazione va punito anche chi, intenzionalmente, non fornisce un’autocertificazione a un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione o a un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione. Questa integrazione può trovare applicazione soprattutto nei casi in cui sopraggiungono cambiamenti delle circostanze o in presenza di un caso eccezionale di cui all’articolo 11 capoverso 8 lettera b LSAI o all’articolo 12f capoverso 2 lettera b AP-LSAI. Se, per esempio, una relazione d’affari tra un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione e un utente oggetto di comunicazione è giustificata per ordine di un giudice o di un’autorità, il prestatore di servizi deve richiedere un’autocertificazione e può informare l’utente oggetto di comunicazione che un eventuale rifiuto è punibile a norma dell’articolo 35. 66/91