Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Art. 38 e 39
Cpv. 2
La competenza di includere Stati nell’elenco degli Stati partner della Svizzera è attualmente conferita al Parlamento (art. 39 cpv. 1 LSAI). In analogia alla disposizione di cui all’articolo 28 della legge federale del 16 giugno 201736 sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali, la competenza di approvazione per l’inclusione di uno Stato nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell’Accordo SAI Conti finanziari e nell’elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera g dell’Accordo SAI Cripto-attività deve essere trasferita al Consiglio federale. Lo scambio di informazioni ha efficacia se lo Stato che figura nell’elenco svizzero indica anche la Svizzera come Stato con cui intende scambiarsi le informazioni. In caso contrario non avviene alcuno scambio.
Vengono presi in considerazione come Stati partner della Svizzera solo gli Stati che adempiono gli obblighi in materia di confidenzialità, protezione dei dati e utilizzo appropriato delle informazioni nonché gli obblighi di consultazione secondo le sezioni 5 e 6 dell’Accordo SAI Conti finanziari e dell’Accordo SAI Cripto-attività. Tali obblighi sono parte integrante di entrambi gli Accordi SAI e il Forum globale ne sorveglia dettagliatamente l’adempimento. In caso di mancata osservanza, la Svizzera può sospendere lo scambio di informazioni con lo Stato partner interessato (sezione 7 paragrafo 3 Accordo SAI Conti finanziari e sezione 7 parte 5 Accordo SAI Cripto-attività).
Di conseguenza, deve essere abrogato l’articolo 38 e modificato l’articolo 39.
Cpv. 3
La sezione 7 parte 1 lettera c dell’Accordo SAI Cripto-attività prevede che nelle loro notifiche gli Stati possano richiedere di poter utilizzare le informazioni in materia di cripto-attività trasmesse anche per tipologie di imposte per le quali lo Stato ha espresso una riserva alla Convenzione sull’assistenza amministrativa.
La Convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che gli Stati possano formulare riserve per determinate tipologie di imposte (art. 30 par. 1 lett. a Convenzione sull’assistenza amministrativa). Una riserva ha sempre effetto di reciprocità: se uno Stato non presta assistenza amministrativa per una tipologia di imposta secondo la Convenzione in materia, non può usufruirne per la stessa tipologia di imposta. Per la Svizzera, la Convenzione sull’assistenza amministrativa:
• si applica alle imposte sul reddito, sugli utili, sul patrimonio e sul capitale (comprese le imposte sugli utili di capitale riscossi separatamente [imposte sugli utili di capitale]) a livello nazionale, vale a dire le imposte federali dirette e l’imposta preventiva; per queste tipologie di imposte non è possibile formulare una riserva, poiché rientrano obbligatoriamente nel campo d’applicazione della Convezione sull’assistenza amministrativa;
36 RS 654.1