Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di tali fondazioni sono conti oggetto di comunicazione. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.
Art. 16
Secondo l’articolo 16, i conti di moneta elettronica che soddisfano i requisiti in esso formulati possono essere esclusi dal campo di applicazione dello SCC. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e deve quindi essere abrogata. In considerazione del fatto che tali conti sono comparabili con i conti di deposito esclusi secondo la sezione VIII parte C punto 17 lettera e SCC, durante i lavori di aggiornamento dello SCC la Svizzera ha chiesto un chiarimento all’organo dell’OCSE incaricato dell’elaborazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione. Gli Stati si sono accordati su una disposizione per il trattamento di tali conti (cfr. commento in merito ai prodotti di moneta digitale al n. 4.2). La disposizione derogatoria applicabile è ora disciplinata direttamente nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari (sezione VIII parte A punto 9 e parte C punto 17 lett. ebis).
Alla luce di tali considerazioni, la disposizione esistente deve essere abrogata e occorro basarsi direttamente sull’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari.
Art. 18, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a
La frase introduttiva del testo tedesco e la lettera a subiscono adeguamenti formali: nella frase introduttiva viene modificato l’ordine delle parole, mentre la disposizione della lettera a introduce l’abbreviazione «LIFD» nell’ordinanza.
Art. 30a
Secondo l’articolo 12b capoverso 1 AP-LSAI, il Consiglio federale stabilisce i criteri secondo cui un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione:
• è considerato residente a fini fiscali in Svizzera ai sensi della sezione I parte A punto 1 CARF;
• è considerato sottoposto all’obbligo di presentare moduli contenenti informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF; o
• è considerato avente una succursale in Svizzera ai sensi della sezione I parte B CARF.
Tali concretizzazioni sono contenute nell’articolo 30a.
Cpv. 1