Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Il Forum globale ha criticato il fatto che questi conti per il versamento di capitale non siano limitati nel tempo, presentando così il rischio di essere utilizzati a fini di sottrazione d’imposta laddove siano versati fondi in via permanente su un simile conto e la costituzione della società prevista o l’aumento di capitale previsto viene ritardato o non avrà mai luogo. Per questo motivo il Forum globale era del parere che i conti per il versamento di capitale generalmente non potessero essere esclusi dal campo di applicazione dello scambio automatico di informazioni. Ha pertanto raccomandato di abrogare questa disposizione o di inserire una limitazione temporale che non superi i 90 giorni. Per motivi pratici, la Svizzera ha chiesto all’organo dell’OCSE incaricato dell’elaborazione dello SCC e responsabile della relativa interpretazione di fornire delucidazioni in merito alla durata di tale limitazione. Gli Stati si sono accordati su un termine più lungo di 12 mesi. La disposizione derogatoria corrispondente è ora disciplinata direttamente nell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari (sezione VIII parte C punto 17). La disposizione esistente deve quindi essere abrogata.
Nella prassi la nuova disposizione dovrebbe avere una portata minore, poiché i conti per il versamento di capitale vengono generalmente aperti immediatamente prima della costituzione della società o dell’aumento di capitale e vengono già chiusi alcuni giorni dopo l’avvenuta costituzione o l’avvenuto aumento oppure vengono convertiti in conti di deposito che rientrano, a loro volta, nel campo di applicazione dello SCC. In questo modo si garantisce che il versamento di capitale non rappresenti un’operazione fittizia eseguita a fini di sottrazione d’imposta.
Art. 10
Ai sensi dell’articolo 10, i conti delle associazioni che non si prefiggono uno scopo economico, costituite e organizzate in Svizzera, possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per escludere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di conseguenza, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione saranno obbligati a verificare se i conti di simili associazioni sono conti oggetto di comunicazione. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.
Art. 11
Ai sensi dell’articolo 11, i conti delle fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6 OSAIn possono essere trattati come conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
Secondo il Forum globale la disposizione non rientra in nessuna categoria di eccezioni dello SCC e anche a livello internazionale non è stato trovato un consenso per escludere tali conti, ragione per cui la disposizione deve essere abrogata. Di conseguenza,