Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Data la gerarchia dei criteri di collegamento, un’attuazione a posteriori da parte di singoli Stati potrebbe dare luogo a una situazione indesiderata. Se un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presenta un criterio di collegamento con la Svizzera e un altro di rango superiore con uno Stato che attua a posteriori lo scambio automatico di informazioni in materia cripto-attività, nel primo anno sarebbe assoggettato agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale in Svizzera e negli anni successivi in quell’altro Stato. Questo breve periodo di assoggettamento in Svizzera potrebbe generare oneri per gli ambienti interessati e sarebbe quindi da evitare. Di conseguenza, il Consiglio federale può prevedere mediante una disposizione transitoria relativa all’articolo 2 capoverso 1 lettera dter che questi prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione non vengano considerati per un periodo limitato alla stregua di prestatori svizzeri di servizi, ovvero siano esentati dagli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Svizzera. La disposizione transitoria corrispondente è disciplinata nell’articolo 35b capoversi 1–3 AP-OSAIn (v. i relativi commenti).
Entrata in vigore
In considerazione in particolare degli effetti extraterritoriali della disposizione UE, la modifica deve entrare in vigore il 1° gennaio 2026. È possibile che il processo legislativo non si concluderà in modo da fissare il termine per il referendum prima di tale data. Di conseguenza è prevista un’entrata in vigore retroattiva, se entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulta che questo è decorso infruttuosamente. In caso contrario, il Consiglio federale determina l’entrata in vigore ed è espressamente autorizzato a porre in vigore la legge retroattivamente al 1° gennaio 2026. In questo modo si effettua un passaggio ordinato dall’attuale scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari a quello aggiornato e si garantisce la certezza del diritto e di pianificazione per gli istituti finanziari interessati e l’Amministrazione.
4.6 Commento ai singoli articoli dell’ordinanza sullo scambio automatico inter-
nazionale di informazioni a fini fiscali
Artt. 5 e 6
Ai sensi dell’articolo 5, le associazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari e non si prefiggono uno scopo economico sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6 le fondazioni costituite e organizzate in Svizzera che soddisfano sia i requisiti secondo lo SCC per qualificarsi come istituti finanziari sia le condizioni indicate all’articolo 6 sono considerate istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Queste disposizioni erano state inserite perché il rischio che tali associazioni potessero essere utilizzate per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.
In considerazione delle raccomandazioni del Forum globale (cfr. n. 3.1), le disposizioni derogatorie per le associazioni e le fondazioni vengono abrogate dall’ordinanza e sono ora sostituite dalla disposizione concernente gli enti qualificati di utilità pubblica secondo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, precisata nell’articolo 6a AP-OSAIn. Gli aspetti legati al diritto transitorio sono disciplinati nell’articolo 35b AP-OSAIn.