Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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Art. 6a
L’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI incarica il Consiglio federale di stabilire i requisiti secondo cui un ente residente in Svizzera è considerato un ente di utilità pubblica qualificato e, di conseguenza, un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione. L’articolo 6a dell’avamprogetto di ordinanza elenca questi requisiti in conformità con le disposizioni dell’OCSE (cfr. sezione VIII n. 36ter segg. del commentario relativo allo SCC). Essi corrispondono nei contenuti a quelli previsti per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD) e sono i seguenti:
a. scopo ammesso: lo scopo perseguito dall’ente corrisponde a uno di quelli elencati alla lettera a. Tale elenco corrisponde a quello dell’OCSE e comprende anche gli scopi che non ammettono l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). In questi casi non si tratta di un ente di utilità pubblica qualificato, poiché il requisito dell’esenzione fiscale non è soddisfatto (cfr. lett. b);
b. esenzione fiscale: l’ente è esonerato dal versamento dell’imposta sul reddito o dell’imposta sull’utile in Svizzera. Poiché la Svizzera non prevede un’esenzione dal versamento dell’imposta sul reddito, occorre verificare in particolare l’esenzione per l’imposta sull’utile (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD);
c. l’ente non ha azionisti o soci che detengono diritti di proprietà o di godimento sul suo reddito o sui suoi valori patrimoniali;
d. utilizzo del reddito e dei valori patrimoniali: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell’ente, i suoi redditi o valori patrimoniali non possono essere distribuiti o utilizzati a beneficio di un privato o di un ente non avente utilità pubblica, se non nell’ambito dell’esercizio dell’attività di utilità pubblica dell’ente, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore di mercato di un bene patrimoniale acquistato dall’ente;
e. irrevocabilità della destinazione del patrimonio: secondo il diritto svizzero applicabile o gli atti costitutivi dell’ente, all’atto della sua liquidazione o del suo scioglimento, i suoi valori patrimoniali sono trasferiti a un ente statale o a un ente che soddisfa le condizioni di cui alle lettere a–e, oppure ricadono in possesso del Governo svizzero, di un Cantone o di un Comune.
Secondo l’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI l’autorità fiscale svizzera competente è tenuta a confermare l’adempimento di dette condizioni.
Art. 9
Ai sensi dell’articolo 9, i conti per il versamento di capitale che soddisfano le condizioni richieste sono considerati conti esclusi. Questa disposizione era stata inserita perché il rischio che tali conti potessero essere utilizzati per scopi di elusione fiscale era stato ritenuto minimo.