Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 78Fedlex · Rapporto esplicativo
relazione d’affari va considerata solo se influisce sulla possibilità di adempiere l’obbligo di adeguata verifica in materia fiscale (verifica successiva). Se la relazione con il cliente rimane in essere e si concludono solo i servizi per le cripto-attività, occorre considerare ai fini dell’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica in materia fiscale (verifica successiva) le conoscenze derivanti dalla relazione con il cliente.
Art. 31 cpv. 1–3
Nei capoversi 1–3 viene integrato il termine «prestatore rilevante di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione» in modo tale che per questi soggetti e per gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione valga la stessa disposizione per quanto riguarda l’obbligo di iscrizione come pure per l’iscrizione presso l’AFC e la relativa disdetta.
Si precisa inoltre che la comunicazione di un prestatore rilevante di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 15 capoverso 1ter AP-LSAI non vale come disdetta dell’iscrizione.
Art. 34
Con la modifica della LPD del 1° settembre 2023, il termine «dati personali» secondo l’articolo 5 lettera a LPD si limita ora alle informazioni concernenti persone fisiche. Per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche durante cinque anni dall’entrata in vigore della modifica della LPD (art. 71 LPD). Per garantire che anche dopo tale periodo transitorio l’AFC sia autorizzata a trattare i dati personali relativi a persone giuridiche che le sono trasmessi in virtù dell’accordo applicabile, nell’articolo 34 vengono menzionati espressamente i dati delle persone giuridiche.
Art. 35b
Cpv. 1 e 3
L’articolo 41bis capoverso 3 AP-LSAI autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le criptoattività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter AP-LSAI. Il Consiglio federale può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale potrebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a posteriori (cfr. commento all’art. 41bis cpv. 3 AP-LSAI).
L’articolo 35b prevede quindi che per un periodo transitorio di [un] anno dall’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sia considerato un prestatore svizzero di servizi e, di conseguenza, non debba adempiere gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Svizzera secondo le sezioni II e III CARF, se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni:
a. uno Stato si è impegnato nei confronti del Forum globale ad attuare lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività [al più tardi alla fine di tale periodo];