Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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respingere la richiesta secondo la sezione 2 paragrafo 2 lettera a numero ii dell’Addendum all’Accordo SAI. In questo caso, o qualora abbia accolto una richiesta e il periodo transitorio sia scaduto, il Consiglio federale può adottare le necessarie misure di cui alla sezione 3 paragrafo 3 o alla sezione 7 paragrafi 3 e 4 dell’Accordo SAI Conti finanziari (v. commento all’art. 31 cpv. 3 AP-LSAI).
Art. 41bis
I capoversi 1 e 2 disciplinano gli aspetti di diritto transitorio che riguardano la comunicazione del/dei ruolo/i in base al/ai quale/i le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio e la comunicazione relativa alle persone che risiedono a fini fiscali in più Stati.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 4 AP-LSAI per un periodo di due anni in conformità con la sezione X parte B SCC. Pertanto, per ogni conto oggetto di comunicazione che il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari è aperto o detenuto presso un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno civile successivo a tale data, le informazioni relative al/ai ruolo/i in base al/ai quale/i le persone oggetto di comunicazione sono considerate persone che esercitano il controllo o titolari di una quota nel capitale di rischio dell’ente devono essere comunicate solo se sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione.
Cpv. 2
Il capoverso 2 prevede una disposizione transitoria relativa all’articolo 10 capoverso 5 AP-LSAI in conformità con il commentario relativo all’aggiornamento dello SCC (sezione IV n. 4 e sezione VI n. 7). Pertanto, le persone residenti fiscali in più di uno Stato possono richiamarsi fino al giorno antecedente l’entrata in vigore della presente modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale. Dopo l’entrata in vigore della modifica dell’Accordo SAI Conti finanziari, le persone residenti fiscali in più di uno Stato che sono documentate per la prima volta o nuovamente non potranno più richiamarsi alle disposizioni contenute negli accordi fiscali per determinare la residenza fiscale e dovranno dichiarare tutti gli Stati nei quali sono residenti fiscali. La residenza fiscale multipla deve essere quindi registrata la prima volta che si documentano i contribuenti o quando si rinnova tale documentazione.
Cpv. 3
Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a prevedere per un periodo limitato deroghe alla definizione di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera dter. Può così tenere conto del fatto che l’agenda internazionale potrebbe contemplare la possibilità di un’attuazione a posteriori dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività (v. quanto esposto ai n 1.3, 3.1 e 4.3). 70/91