Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 75Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 1 disciplina la residenza fiscale secondo la sezione I parte A punto 1 CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è residente a fini fiscali in questo Stato. Ai fini della determinazione della residenza fiscale è determinante il diritto nazionale dello Stato interessato. La residenza fiscale è data quando un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione in Svizzera giustifica un’appartenenza personale secondo l’articolo 3 LIFD (persone fisiche) o l’articolo 50 LIFD (persone giuridiche).
Cpv. 2
Il capoverso 2 designa le dichiarazioni d’imposta e le dichiarazioni di informazioni fiscali ai sensi della sezione I parte A punto 2 CARF. Un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che è un ente (ai sensi della sezione IV parte F punto 3 CARF) presenta quindi un criterio di collegamento con uno Stato se è costituito e organizzato secondo il diritto di questo Stato e sempre in questo Stato dispone di personalità giuridica o deve presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali in relazione al proprio reddito. L’obbligo di presentare una dichiarazione d’imposta o una dichiarazione di informazioni fiscali va considerato solo se un ente ha la qualifica di prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione ed è costituito o organizzato secondo il diritto svizzero, ma non dispone di personalità giuridica (p. es. una società in accomandita o in nome collettivo costituita in base al diritto svizzero). In questi casi, il capoverso 2 concretizza il concetto di dichiarazione d’imposta e di dichiarazione di informazioni fiscali nel contesto svizzero. Sono considerati tali:
• la dichiarazione d’imposta per l’imposta federale diretta (reddito e utile);
• la dichiarazione d’imposta per le imposte dirette dei Cantoni (reddito e utile);
• le attestazioni di cui all’articolo 129 capoverso 1 lettera c LIFD e all’articolo 45 lettera c della legge federale del 14 dicembre 199037 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni o alle relative disposizioni esecutive del diritto cantonale;
• il rendiconto per l’imposta sul valore aggiunto.
Cpv. 3
Il capoverso 3 disciplina infine la succursale secondo la sezione I parte B CARF. Un prestatore di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione è soggetto agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in uno Stato in cui ha sede la succursale relativamente alle operazioni rilevanti eseguite tramite quest’ultima. Ai fini della qualifica è determinante il diritto nazionale dello Stato interessato. La disposizione nel capoverso 3 corrisponde nei contenuti a quella concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari di cui all’articolo 18 lettera a. È determinante l’appartenenza economica secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LIFD (persone fisiche) o l’articolo 51 capoverso 1 lettera b LIFD (persone giuridiche).
37 RS 642.14