Rapporto esplicativo

Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine

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all’Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. Questo significa che i conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica o dopo tale data.

Questa disposizione permette agli istituti finanziari interessati dall’abrogazione delle citate disposizioni derogatorie di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente per la ripartizione dei loro conti in conti preesistenti e nuovi conti. In questo modo si vuole garantire un termine adeguato che consenta loro di verificare se la loro clientela tiene conti oggetto di comunicazione. Si garantisce, inoltre, che gli istituti finanziari interessati non siano tenuti ad adempiere retroattivamente determinati obblighi a seguito dell’abrogazione delle disposizioni derogatorie che li riguardano.

Cpv. 5

Per i motivi menzionati in relazione al capoverso 3, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che detengono conti interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie di cui agli articoli 10 e 11 OSAIn e che devono verificare dall’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn se questi conti sono conti oggetto di comunicazione, per la ripartizione di questi conti in conti preesistenti e nuovi conti hanno la possibilità di applicare una data di riferimento diversa da quella prevista dalla regolamentazione vigente: ai conti di cui agli articoli 10 e 11 OSAIn già detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si devono pertanto applicare gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale previsti per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari e la verifica deve avvenire entro i termini applicabili ai conti preesistenti di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI. I conti preesistenti di importo rilevante di persone fisiche devono essere verificati entro un anno dall’entrata in vigore della modifica e quelli di importo non rilevante entro due anni. La verifica di conti preesistenti di enti deve avvenire entro due anni a partire da tale data. Gli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i nuovi conti ai sensi della sezione IV o VI dell’allegato all’Accordo SAI Conti finanziari devono applicarsi ai conti aperti all’entrata in vigore della modifica o dopo tale data.