Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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b. il prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione non sarebbe un prestatore svizzero di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione se tale Stato avesse attuato lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività al momento dell’entrata in vigore della modifica dell’OSAIn, vale a dire se egli presenta in quest’altro Stato un criterio di collegamento di rango superiore e non sia pertanto tenuto ad adempiere gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in Svizzera secondo le sezioni II e III CARF. La disposizione si applica anche al prestatore rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione che presenta in questo Stato un criterio di collegamento di pari rango e sceglie di adempiere in questo Stato gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica secondo le sezioni II e III CARF. Tale scelta non può tuttavia limitarsi al periodo transitorio (divieto dell’abuso di diritto).
I prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione che rientrano nel campo di applicazione di questa disposizione transitoria sono assoggettati in quanto tali agli obblighi derivanti da tale ruolo, in particolare all’obbligo di iscrizione di cui all’articolo 13a AP-LSAI e all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 15 capoverso 1ter AP-LSAI. Il capoverso 3 precisa che i prestatori rilevanti di servizi per le cripto-attività tenuti alla comunicazione comunicano all’AFC secondo l’articolo 15 capoverso 1ter AP-LSAI lo Stato in cui sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione, così come il criterio di collegamento secondo la sezione I CARF in base al quale sarebbero assoggettati all’obbligo di comunicazione in tale Stato.
Cpv. 2
Il DFF tiene un elenco degli Stati di cui al capoverso 1 lettera a. Tale elenco non ha effetto costitutivo ma è affidato alla buona fede. Se uno Stato attua lo scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività solo successivamente al 1° gennaio 2026, ma non figura nell’elenco, il requisito di cui al capoverso 1 lettera a è comunque soddisfatto. Se, al contrario, uno Stato provvede all’attuazione per il 1° gennaio 2026, ma ciononostante figura nell’elenco, un prestatore rilevante di servizi per le cripto-attività tenuto alla comunicazione può appellarsi alla buona fede se non adempie gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica.
Cpv. 4
Con l’abrogazione delle disposizioni derogatorie relative agli istituti finanziari, dall’entrata in vigore della modifica gli istituti finanziari secondo gli articoli 5 e 6 OSAIn sono considerati come istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione. Nel quadro dell’attuazione dell’Accordo SAI i diritti e gli obblighi di questi nuovi istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si fondano sull’allegato all’Accordo SAI e sulle basi giuridiche svizzere in questo ambito.
Per l’adempimento di questi obblighi, gli istituti finanziari interessati devono beneficiare delle stesse procedure e degli stessi termini previsti per gli istituti che attuano lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Ciò significa che possono trattare come conti preesistenti i conti già detenuti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica. Questi conti devono essere assoggettati agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale per i conti preesistenti ai sensi della sezione III o V dell’allegato 79/91