Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
5.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale Scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari
A seguito dell’attuazione dello SCC nella versione aggiornata non si prevedono ripercussioni significative né sul piano finanziario né sull’effettivo del personale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sarà possibile far ricorso ai sistemi e alle procedure esistenti. Gli oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione federale potranno essere gestiti con le risorse finanziarie e il personale esistenti.
Per quanto riguarda il nuovo concetto di ente di utilità pubblica qualificato è necessaria una conferma che attesti l’adempimento delle condizioni richieste. Queste corrispondono nei contenuti a quelle previste per l’esenzione fiscale nell’ambito delle imposte dirette (p. es. art. 56 lett. g e h LIFD). Così, anche la conferma relativa all’esenzione fiscale può valere come conferma ai sensi dell’articolo 3 capoverso 9bis AP-LSAI, nella misura in cui sono state verificate le stesse condizioni. In questo modo, per le autorità fiscali (cantonali) competenti non risulta direttamente alcun onere supplementare. Per quanto riguarda la conferma della plausibilità dell’autocertificazione non è tuttavia escluso che gli istituti finanziari svizzeri o esteri tenuti alla comunicazione richiedano agli enti di utilità pubblica qualificati svizzeri una nuova conferma o una menzione esplicita del termine «ente di utilità pubblica qualificato». La riconferma delle esenzioni fiscali comporta per le autorità (cantonali) competenti ripercussioni finanziarie o sull’effettivo di personale che variano in base al numero degli enti interessati in un Cantone e alla frequenza della verifica dell’esenzione fiscale. I rappresentanti dei Cantoni stimano un onere di circa un’ora per ogni nuova conferma, se rilasciata per iscritto (v. commento all’art. 3 cpv. 9bis AP-LSAI in merito alla libertà di forma).
Scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività
L’attuazione dello scambio automatico di informazioni relative a cripto-attività da parte della Svizzera richiede a livello nazionale maggiori risorse finanziarie e in termini di personale, in particolare in ambito informatico. Come per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari, anche nell’ambito delle cripto-attività l’AFC diventerà la piattaforma vera e propria per lo scambio di dati con gli Stati partner e con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni per quanto concerne le informazioni ricevute dall’estero. Sia l’AFC che i Cantoni si prepareranno per tempo alle nuove condizioni quadro e adotteranno le misure opportune (sviluppo di un sistema IT; allestimento o adeguamento dei processi organizzativi all’interno dell’AFC o con i prestatori di servizi per le cripto-attività, con gli Stati partner, con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni; allestimento di istruzioni concernenti la prassi ecc.).
Non si prevedono costi supplementari per la FINMA e l’AFC derivanti dalla nuova possibilità di collaborazione tra le due autorità, ma vi sarà modo di sfruttare eventualmente le sinergie esistenti.