Rapporto esplicativo
Consultazione 2023/98: Approvazione dell’addendum all’accordo SAI relative a conti finanziari e dell’accordo SAI relative a cripto-asset, nonché delle modifiche alla Legge federale e all’Ordinanza sullo SAI internazionale a fini fiscali (LSAI e OSAIn) · 91 pagine
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all’ampliamento degli obblighi di comunicazione. Trattandosi per la grande maggioranza di attori che già oggi sono assoggettati agli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo lo SCC, i costi supplementari risultano inferiori rispetto ai costi di attuazione per lo scambio automatico di informazioni relative a criptoattività e sono riconducibili in particolare al cambiamento e in misura minore all’esercizio corrente. Gli oneri aggiuntivi derivano principalmente dagli adeguamenti nell’ambito dell’infrastruttura (sistemi IT), dai lavori tecnici di preparazione (adeguamento degli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e dei sistemi di controllo, formazione dei collaboratori, attività di informazione) e dai relativi costi per il personale. Per l’introduzione delle modifiche, il settore interessato prevede costi una tantum compresi tra 400 000 e 600 000 franchi per istituto finanziario, mentre l’aumento dei costi ricorrenti annualmente è trascurabile (meno di fr. 50 000.– all’anno).
Per le associazioni e le fondazioni che in adempimento delle condizioni di cui agli articoli 5 e 6 OSAIn si qualificano come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione ha luogo un cambiamento dovuto all’abrogazione di queste disposizioni derogatorie. Esse, infatti, rientreranno, in linea di principio, nel campo d’applicazione dello SCC. Gli enti che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 6a AP-OSAIn avranno, tuttavia, la qualifica di enti di utilità pubblica qualificati e continueranno quindi a essere considerati istituti finanziari non tenuti alla comunicazione. Di norma, le fondazioni e le associazioni caritatevoli dovrebbero soddisfare i requisiti previsti per gli enti di utilità pubblica qualificati. Pertanto continueranno a essere escluse dal campo d’applicazione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari. Le associazioni che non perseguono uno scopo economico non dovrebbero di norma essere qualificate come istituti finanziari secondo lo SCC. Si può dunque presumere che nel complesso pochi di questi enti saranno direttamente interessati dall’abrogazione delle disposizioni derogatorie. Quanto al numero delle associazioni interessate dall’abrogazione non vi sono tuttavia dati disponibili.
La proposta abrogazione delle disposizioni derogatorie per i conti delle associazioni e delle fondazioni (artt. 10 e 11 OSAIn) determina che, a partire dall’entrata in vigore delle modifiche proposte, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione che detengono tali conti siano tenuti ad applicare gli obblighi di comunicazione e di adeguata verifica in materia fiscale secondo gli accordi internazionali e le basi giuridiche svizzere sullo scambio automatico di informazioni. Questi conti sono generalmente aperti e detenuti presso istituti finanziari che già attuano lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e quindi dispongono delle regole interne e dei sistemi tecnici necessari (p. es. le banche). L’onere aggiuntivo prodotto dall’abrogazione delle menzionate disposizioni derogatorie dovrebbe pertanto essere contenuto. Visto l’ampio numero di conti di associazioni, gli istituti finanziari dovranno invece prevedere maggiori oneri nell’ambito dell’identificazione e della documentazione dei titolari dei conti e/o delle persone che ne esercitano il controllo, Questi costi riguardano soprattutto la fase di introduzione degli obblighi più ampi da adempiere (segnatamente per la verifica dei conti preesistenti). Secondo le banche interessate i costi per questa conversione sarebbero modesti a motivo dell’infrastruttura già esistente per lo scambio automatico di informazioni e potrebbero essere gestiti nel quadro delle spese d’esercizio ordinarie. Esse non prevedono aumenti degli emolumenti per la tenuta dei conti finora rientranti nelle disposizioni derogatorie. Con l’inserimento di disposizioni transitorie nell’OSAIn si intende agevolare gli istituti finanziari interessati dalle modifiche in esame ed evitare 83/91