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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Se i fornitori di elettricità superano l’obiettivo, il loro obiettivo per l’anno civile successivo viene ridotto di una quota corrispondente.
Art. 51i Controlli
1L’UFE controlla le basi utilizzate per stabilire l’obiettivo e l’attuazione delle misure. A tale scopo può segnatamente:
a. esigere l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo;
b. entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro.
2Per verificare l’osservanza dell’articolo 6 capoverso 5terLAEl7 la Commissione dell’energia elettrica può controllare i dati e le indicazioni concernenti le forniture a consumatori finali.
3Se dal controllo risulta che le misure notificate non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono dedotti a posteriori.
Art. 51j Pubblicazione
L’UFE pubblica annualmente i seguenti dati:
a. il numero di fornitori di elettricità cui sono stati assegnati degli obiettivi e l’entità degli obiettivi;
b. la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto, superato o mancato gli obiettivi;
c. il numero e il tipo di misure attuate, nonché i risparmi di elettricità conseguiti con esse.
Art. 51k Disposizione penale
Ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non notifica la vendita di elettricità o fornisce indicazioni errate in merito o sulle misure notificate.
Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di
dimostrazione
1Possono usufruire del sostegno:
a. gli impianti e i progetti pilota che:
1. servono al collaudo tecnico di sistemi, metodi o concetti energetici innovativi, e
2. vengono realizzati sotto forma di prototipi o sistemi parziali che consentono di determinare dati scientifici e tecnici;