Progetto

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 201719 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)

Art. 8 cpv. 1

1L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso. L’etichettatura dell’elettricità contiene un raffronto grafico del prodotto fornito con il mix del fornitore dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità, con le seguenti indicazioni:

a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita;

b. la quota percentuale dell’elettricità prodotta in Svizzera o all’estero;

c. i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine;

d. l’anno di riferimento;

e. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.

Art. 9c Disposizione transitoria della modifica del … 2024

Le nuove disposizioni di cui all’articolo 8 e all’allegato 1 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2025.

19 RS 730.010.1