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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
4. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 201719 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE)
Art. 8 cpv. 1
1L’etichettatura dell’elettricità secondo l’articolo 9 capoverso 3 LEne è indicata almeno una volta ogni anno civile sul conteggio dell’elettricità o è allegata ad esso. L’etichettatura dell’elettricità contiene un raffronto grafico del prodotto fornito con il mix del fornitore dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura dell’elettricità, con le seguenti indicazioni:
a. la quota percentuale dei vettori energetici impiegati per produrre l’elettricità fornita;
b. la quota percentuale dell’elettricità prodotta in Svizzera o all’estero;
c. i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da garanzia di origine;
d. l’anno di riferimento;
e. il nome e l’ufficio di contatto dell’azienda soggetta all’obbligo di etichettatura.
Art. 9c Disposizione transitoria della modifica del … 2024
Le nuove disposizioni di cui all’articolo 8 e all’allegato 1 si applicano per la prima volta nell’anno di fornitura 2025.