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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. viene fornito a consumatori finali o a una stazione di servizio;

b. è utilizzato per consumo proprio;

c. viene convertito in altro vettore energetico;

d. viene esportato all’estero e la garanzia di origine svizzera non è riconosciuta all’estero;

e. è immagazzinato in una scorta obbligatoria per almeno dodici mesi.

2Devono effettuare l’annullamento entro un mese.

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e

1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:

a. i requisiti delle garanzie di origine e la loro validità;

b. la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine e il loro annullamento;

e. i requisiti per l’uso delle garanzie di origine.

Titolo prima dell’art. 7b

Sezione 1b: Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari

Art. 7b

Per determinare i territori adeguati all’utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi:

a. protezione del paesaggio;

b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie;

c. protezione dei terreni coltivi inclusa la protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;

d. conservazione della foresta;

e. protezione delle acque.

Inserire prima del titolo della sezione 2a

Art. 9a Impianti solari di interesse nazionale

1Nel valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se la distanza tra i campi è esigua, i campi sono interconnessi tra loro e gli spazi vuoti tra i campi sono giustificati oggettivamente.