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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. viene fornito a consumatori finali o a una stazione di servizio;
b. è utilizzato per consumo proprio;
c. viene convertito in altro vettore energetico;
d. viene esportato all’estero e la garanzia di origine svizzera non è riconosciuta all’estero;
e. è immagazzinato in una scorta obbligatoria per almeno dodici mesi.
2Devono effettuare l’annullamento entro un mese.
Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e
1Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) disciplina in particolare:
a. i requisiti delle garanzie di origine e la loro validità;
b. la procedura per il rilevamento, l’emissione, la sorveglianza della trasmissione delle garanzie di origine e il loro annullamento;
e. i requisiti per l’uso delle garanzie di origine.
Titolo prima dell’art. 7b
Sezione 1b: Delimitazione di territori adeguati per impianti eolici e solari
Art. 7b
Per determinare i territori adeguati all’utilizzo di impianti eolici e solari di interesse nazionale, i Cantoni si basano su fondamenti che consentono in particolare di tenere conto, al livello opportuno, dei seguenti interessi:
a. protezione del paesaggio;
b. protezione della natura, compresa la protezione delle specie;
c. protezione dei terreni coltivi inclusa la protezione delle superfici per l’avvicendamento delle colture;
d. conservazione della foresta;
e. protezione delle acque.
Inserire prima del titolo della sezione 2a
Art. 9a Impianti solari di interesse nazionale
1Nel valutare se un impianto solare è di interesse nazionale, è possibile considerare cumulativamente diversi campi fotovoltaici se la distanza tra i campi è esigua, i campi sono interconnessi tra loro e gli spazi vuoti tra i campi sono giustificati oggettivamente.