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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 51a

Capitolo 7a: Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

Art. 51a Obiettivo

1I fornitori di elettricità che nei tre anni civili precedenti hanno venduto ai loro consumatori finali in media 10 GWh o più di elettricità (vendite di elettricità di riferimento) devono realizzare annualmente un risparmio di energia elettrica mediante miglioramenti dell’efficienza energetica pari al 2 per cento delle loro vendite di elettricità di riferimento.

2Per il calcolo della vendita di elettricità di riferimento non si tiene conto delle forniture a:

a. consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;

b. centrali elettriche e impianti di stoccaggio senza consumo finale secondo l’articolo 14a capoverso 1 LAEl6.

Art. 51b Misure

1Le misure volte a migliorare l’efficienza energetica sono ammesse se:

a. sono orientate alle migliori tecnologie disponibili; e

b. il relativo risparmio di elettricità può essere misurato o calcolato.

2Nell’obiettivo annuale viene computato l’intero risparmio di elettricità conseguito da una misura notificata nel corso della durata dei suoi effetti.

Art. 51c Misure standardizzate

L’UFE mette a disposizione protocolli di risparmio che servono ad attestare il risparmio di elettricità delle misure standardizzate.

Art. 51d Misure non standardizzate

1La domanda di approvazione di una misura non standardizzata deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a. la descrizione della misura;

b. la procedura per misurare o calcolare il risparmio di elettricità.

2L’UFE può approvare una misura prevedendo oneri e condizioni.

3Mette a disposizione del fornitore di elettricità un apposito protocollo di risparmio per la misura approvata.

6 RS 734.7