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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

4I proprietari fondiari a cui spetta l’approvvigionamento elettrico di locatari e affittuari sono esentati dall’obbligo di pubblicazione delle tariffe e dalla tenuta di una contabilità per unità finale di imputazione di cui all’articolo 4 OAEl5.

Art. 16a Conteggio dei costi esterni

1Sono considerati costi esterni i costi sostenuti per:

a. l’elettricità acquistata esternamente, incluse tutte le tasse e i costi dell’utilizzazione della rete e della misurazione del raggruppamento;

b. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità acquistata esternamente.

2Il proprietario fondiario addebita i costi esterni ai locatari e affittuari in funzione del consumo.

3Se sono sostenuti costi di cui al capoverso 1 lettera b, il proprietario fondiario non può addebitare al locatario o all’affittuario costi esterni superiori a quelli che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento.

Art. 16b Conteggio dei costi interni

1Sono considerati costi interni i costi sostenuti per:

a. l’energia prodotta internamente;

b. la misurazione interna, la fornitura dei dati e la contabilizzazione del raggruppamento;

c. una rete per la distribuzione interna di elettricità nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità prodotta internamente.

2Il proprietario fondiario può addebitare i costi interni al locatario e all’affittuario in modo forfettario per un importo pari al massimo all’80 per cento dei costi che quest’ultimo avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento.

3Se il proprietario fondiario addebita al locatario o all’affittuario i costi interni effettivamente sostenuti in funzione del consumo, si applicano i principi seguenti:

a. i ricavi conseguiti attraverso l’immissione in rete dell’energia prodotta internamente devono essere dedotti dai costi;

b. Il proprietario fondiario non può addebitare come costi interni costi superiori a quelli che avrebbe sostenuto per la corrispondente quantità di elettricità in caso di mancata partecipazione al raggruppamento. Se i costi interni sono inferiori a questo importo, il proprietario fondiario può addebitare, oltre ai costi interni, al massimo la metà del risparmio ottenuto.

5 RS 734.71