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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 51e Misure non computabili

Non sono computabili le misure:

a. che devono essere attuate in base a una prescrizione giuridica;

b. per le quali la Confederazione o un Cantone ha erogato aiuti finanziari;

c. attuate presso consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo;

d. attuate ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1bisse il consumatore finale ha concluso con la Confederazione o un Cantone una convenzione sugli obiettivi;

e. che non sono permanenti;

f. che ottengono il risparmio di elettricità attraverso una modifica del comportamento dei consumatori finali.

Art. 51f Obblighi di notifica

1Entro il 30 aprile di ogni anno i fornitori di elettricità notificano all’UFE:

a. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nell’anno civile precedente;

b. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali nel servizio universale nell’anno civile precedente;

c. la quantità di elettricità in MWh venduta ai consumatori finali secondo l’articolo 51a capoverso 2 nell’anno civile precedente;

d. i costi sostenuti nell’anno civile precedente per l’attuazione delle misure presso i consumatori finali.

2In occasione della prima notifica deve essere comunicata la quantità di elettricità venduta ai consumatori finali negli ultimi tre anni civili.

Art. 51g Definizione dell’obiettivo

Ogni anno entro il 30 novembre l’UFE stabilisce per ogni fornitore di elettricità:

a. le vendite di elettricità di riferimento;

b. l’obiettivo.

Art. 51h Raggiungimento dell’obiettivo

1I fornitori di elettricità presentano all’UFE le misure attuate o acquisite nell’anno in cui auspicano che vengano computate nell’obiettivo.

2La notifica deve contenere segnatamente:

a. il protocollo di risparmio compilato;

b. la documentazione tecnica attestante il risparmio di elettricità stabilita nel protocollo di risparmio;

c. un documento indicante i tempi e l’attuazione della misura.