Progetto
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli impianti e i progetti di dimostrazione che:
1. servono a provare il corretto funzionamento nelle dimensioni reali e in un ambiente vicino al mercato, e
2. permettono una valutazione globale sotto il profilo tecnico, economico e sociale, nell’ottica dell’effettiva introduzione sul mercato di tecnologie, soluzioni e approcci energetici innovativi.
2Gli impianti e i progetti di dimostrazione possono essere riconosciuti dall’UFE come progetti faro se servono a far conoscere tecnologie e concetti nuovi e all’avanguardia e suscitano particolare risonanza.
Art. 61 cpv. 1 e 3
1Gli aiuti finanziari possono essere erogati a impianti e progetti pilota e di dimostrazione (art. 49 cpv. 2 lett. a e 3 LEne) se:
a. forniscono un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della politica energetica e climatica della Confederazione;
b. si occupano dello sviluppo e del collaudo di tecnologie, soluzioni e approcci innovativi e generano nuove conoscenze;
c. il potenziale di applicazione delle tecnologie, delle soluzioni e degli approcci interessati e la probabilità di successo del progetto sono sufficientemente elevati;
d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico; e
e. i costi del progetto sono proporzionati ai criteri di cui alle lettere a–d.
3L’UFE stabilisce l’ammontare dell’aiuto finanziario sulla base dei costi computabili, tenendo conto in particolare del rapporto di cui al capoverso 1 lettera e.
Art. 69a cpv. 2 lett. f
2L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione dell’elettricità:
f. l’eventuale interesse nazionale.
Art. 69b Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili
e carburanti
1L’organo d’esecuzione documenta conformemente alle disposizioni dell’UFE i geodati degli impianti di produzione di combustibili e carburanti registrati e li trasmette all’UFE.
2L’UFE elabora e pubblica una visione d’insieme che contiene in particolare le seguenti informazioni sui singoli impianti di produzione di combustibili e carburanti:
a. ubicazione;
b. tecnologia;
c. capacità di produzione e produzione annua di energia;