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Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 20 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
d. data della messa in esercizio;
e. combustibile o carburante prodotto.
Art. 70, rubrica e cpv. 2
Trattamento di dati personali e di dati di persone giuridiche
2L’organo d’esecuzione concede alle seguenti autorità l’accesso ai dati personali e ai dati di persone giuridiche raccolti nell’ambito degli articoli 4b e 4c per i seguenti compiti d’esecuzione:
a. all’Ufficio federale dell’energia per i suoi compiti d’esecuzione:
1. nel quadro della promozione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa (art. 19, 27 e 33a LEne8),
2. nel quadro della riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici (contributi globali) (art. 34 della legge del 23 dicembre 20119 sul CO2),
3. nel quadro dell’obbligo di etichettatura (etichettaEnergia) per la commercializzazione o la cessione di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri (art. 10–12a dell’ordinanza del 1° novembre 201710 sull’efficienza energetica),
4. nel quadro del monitoraggio secondo l’articolo 55 LEne;
b. all’Ufficio federale dell’ambiente per i suoi compiti d’esecuzione:
1. nel sistema di scambio di quote di emissioni (art. 15–21 legge sul CO2),
2. nel quadro della compensazione per i carburanti (art. 26–28 legge sul CO2),
3. nel quadro dell’impegno a ridurre le emissioni di gas serra (art. 31–32 legge sul CO2);
c. all’Ufficio federale dell’aviazione civile per i suoi compiti d’esecuzione nel quadro del Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale (OACI);
d. all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) per l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e la riscossione e il rimborso della tassa sul CO2;
e. ai Cantoni nella misura in cui li necessitano per l’esecuzione delle prescrizioni cantonali in materia di edifici (art. 45 LEne e art. 9 legge sul CO2).
Art. 80a Disposizione transitoria relativa alle garanzie di origine per
combustibili e carburanti
1Il servizio di clearing designato dall’industria del gas deve trasmettere entro il 1° gennaio 2025 all’organo d’esecuzione di cui all’articolo 64 LEne i dati trattati ai
8 RS 730.0
9 RS 641.71
10 RS 730.02